Il Tar da ragione alla ASL Teramo, personale di sorveglianza armata potrà fare prevenzione incendi

13 Luglio 2016   09:34  

Una sentenza in materia di “addetti antincendio nelle strutture sanitarie”, la prima del genere in Italia, e destinata perciò ad avere una forte ripercussione su tutto il territorio nazionale, è stata emessa dal TAR dell’Aquila il 30.6.2016 in favore della ASL di Teramo.

La questione risale al febbraio del 2016, quando la ASL di Teramo ha emanato un bando di gara per il servizio di vigilanza e sicurezza armata nei quattro presìdi ospedalieri. Nel bando, la ASL scriveva anche che “l’Azienda si riservava, nell’ambito dell’orario di servizio degli addetti alla vigilanza, di destinare il personale anche a supporto della squadra antincendio per i controlli preventivi di cui al DM 19.3.2015”, precisando inoltre che “il personale addetto al servizio di vigilanza armata dovrà aver frequentato il corso relativo ad attività a rischio di incendio elevato di cui al DM 10 marzo 1998 e conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28.11.1996 n. 609”.

In sostanza la Asl prevedeva che il servizio di vigilanza antincendio (previsto dalla nuova normativa del 2015) potesse essere coadiuvato anche dal personale della vigilanza armata (metronotte) che comunque era già in servizio negli ospedali, così da contenere i costi. Va anche aggiunto che nella Asl di Teramo circa 600 dipendenti in organico hanno conseguito l’apposita abilitazione tecnica rilasciata dagli stessi VV.FF. dopo un corso organizzato direttamente da questi ultimi . In breve la Asl, in un contesto di assoluta carenza di risorse ha predisposto un sistema di vigilanza antincendio “economicamente sostenibile” e che non imponesse ulteriori tagli di finanziamento destinati alla cura dei pazienti atteso che ad oggi il servizio di vigilanza antincendio, sebbene rimodulato in riduzione, costa alla ASL oltre 600.000 euro all’anno .

 

E’ stato così che l’Associazione ANISA (Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza Antincendio) ha intentato un ricorso al TAR per ottenere l’annullamento del bando di gara al fine di “tutelare il Comparto della Sorveglianza Antincendio”.

I giudici amministrativi, investiti del caso dall’ANISA che riteneva che i propri associati fossero i soli soggetti abilitati a queste mansioni, hanno rigettato il ricorso mettendo in rilievo come il bando non riguardi affatto gli interventi per domare il fuoco, che restano nella competenza istituzionale del corpo dei VV.FF. con i loro uomini e i loro mezzi, ma solo quelli per i controlli preventivi dei locali e degli impianti, che possono essere svolti benissimo da tutti coloro che hanno conseguito l’apposita abilitazione, pur svolgendo contemporaneamente altre mansioni. Il TAR ha rilevato altresì che, a maggior ragione nel caso di specie, in cui l’attività di prevenzione degli incendi viene affidata agli operatori della sicurezza che già primariamente sono tenuti alla vigilanza sui sistemi di sicurezza delle strutture ospedaliere, il problema non si pone affatto.

Il bando di gara contestato, dunque, va avanti consentendo alla ASL un importante risparmio economico.

 


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