Il Tar dice no al commissariamento della ricostruzione

23 Febbraio 2011   18:49  

Le ordinanze del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi devono limitarsi alla fase dell’emergenza e non entrare nel merito della ricostruzione.

Lo ha sentenziato il Tar del Lazio. Nei mesi scorsi il consigliere Maurizio Acerbo (Rifondazione) tramite gli avvocati Isidoro Malandra, Fausto Corti e Pietro Adami, aveva presentato ricorso avverso l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22.12.2009.

Questo significa, spiega l'avvocato malandra, che ''dal 1° gennaio 2012 si tornerà alle procedure ordinarie e quindi il Consiglio Regionale dovrà tornare a svolgere il suo ruolo istituzionale. Con ciò viene confermata la tesi dei ricorrenti secondo cui le ordinanze berlusconiane dovevano limitarsi a disporre per la gestione dell’emergenza e non per la ricostruzione. Dunque abbiamo un commissario ad orologeria che si occuperà della ricostruzione solo finchè sarà in vigore lo stato di emergenza''.

Spetta inoltre ai Comuni il compito di deliberare la ripianificazione d’intesa con il Presidente della Regione,  che è solo ed esclusivamente commissario alla ricostruzione degli edifici e delle strutture pubbliche.

A seguire il commento dei ricorrenti Maurizio Acerbo, consigliere regionale PRC, Enrico Perilli e Salvatore La Gatta, consiglieri comunali PRC

'' Finalmente il TAR del Lazio si è espresso sul ricorso presentato da Maurizio Acerbo in qualità di consigliere regionale e dai consiglieri comunali di Rifondazione dell’Aquila Enrico Perilli e di Bussi Salvatore La Gatta avverso l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22.12.2009. Il ricorso è stato curato dagli avvocati Isidoro Malandra dell’associazione OltreAbruzzi, Fausto Corti di Italia Nostra e Pietro Adami di Giuristi Democratici.

Siamo molto contenti perché il TAR Lazio ha accolto parzialmente il nostro ricorso su alcuni punti particolarmente importanti sul piano della democrazia, della trasparenza e della salvaguardia del territorio.

Innanzitutto il Tar ha riconosciuto pienamente il diritto dei consiglieri comunali e regionali di ricorrere per difendere il diritto delle comunità locali di partecipare ai processi decisionali, anche quando vi siano situazioni di emergenza.

E’ stato finalmente stabilito che, anche in caso di emergenza, non vi è un potere illimitato della Presidenza del Consiglio , e della Protezione civile, in deroga alle norme vigenti.

Una battaglia di democrazia per evitare che l'emergenzialismo divenga una modalità ordinaria di operare, finalizzata  ad evitare la partecipazione delle comunità locali ai processi decisionali.

In particolare è stato affermato che sono i Consigli Comunali non i sindaci a dover effettuare la pianificazione o ripianificazione urbanistica: “le determinazioni relative alla materia “pianificazione del territorio”, che presenta notoriamente aspetti di particolare complessità e delicatezza, atteso che le relative scelte involvono molteplici interessi pubblici e privati contrapposti, nonché variegati aspetti problematici, il legislatore non ha inteso far mancare, quanto meno in sede di predisposizione dei relativi atti, la fase dialettica tipica della composizione degli stessi, che, all’interno dell’ente “comune”, solo l’organo consiliare è chiamato ad realizzare nel procedimento culminante nelle relative deliberazioni”.

Quindi dal TAR Lazio viene uno stop alle logiche urbanistica dell’emergenza e viene restituito ruolo ai Consigli Comunali il che consentirà i normali strumenti partecipativi a tutti i cittadini interessati e la possibilità di un maggior controllo da parte della popolazione.

Sono dunque nulli tutti gli atti di ri-pianificazione urbanistica effettuati dai sindaci , quando essi , avvalendosi dell'ordinanza,annullata, abbiano estromesso dalle decisioni i consigli comunali .  I Comuni che vogliono affrettare i tempi, ed evitare che ci siano ricorsi,  è opportuno che portino quegli atti, sotto forma di proposte, davanti ai consigli comunali, per seguire il procedimento di cui alla legge.

A titolo informativo il ricorso è stato respinto su due punti del tutto marginali. In primo luogo non è stato riconosciuto il diritto di ricorrere ad uno dei ricorrenti, che agiva come singolo cittadino (anzichè come consigliere). La questione è però del tutto marginale perchè si trattava solo di uno su quattro ricorrenti. E' stato poi respinto nella parte in cui criticava i  poteri conferiti al Presidente Chiodi, sempre in tema di ripianificazione urbanistica. Ciò che però più conta è che , all'esito del ricorso, il Presidente Chiodi non potrà che attendere la redazione dei piani da parte dei Comuni, conservando, purtroppo, il potere di interloquire come Commissario, mentre il ricorso voleva restituire questo potere alla Regione sul modello dell’Umbria e degli altri precedenti.

Naturalmente però, questo potere del Commissario cesserà al cessare di uno stato di emergenza che ha ampiamente superato tutti i precedenti.

Insomma , il ricorso ha ottenuto il risultato che si prefiggeva. Si è ottenuto di impedire che la ripianificazione urbanistica si possa effettuare con rapidi colpi di mano, decisi tra pochi soggetti, senza controllo ed in maniera non partecipata e trasparente.''


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