Inail multa marito che aiuta moglie al mercato, giudice annulla

01 Settembre 2011   19:30  

- "Se il coniuge non svolge un'attivita' di commercio ambulante in modo continuativo ed abituale, ma espleta un'occasionale prestazione, non e' dovuta alcuna cartella esattoriale all'Inail".

E' il principio giurisprudenziale stabilito dal giudice del lavoro di Teramo, Luigi Santini, che ha dichiarato illegittima la cartella dell'istituto nazionale per gli infortuni emessa a carico di una commerciante ambulante la quale, affetta da lombalgia, si era fatta aiutare dal marito pensionato a scaricare del materiale per la vendita.

L'uomo, dopo essere andato in pensione, aveva ceduto l'attivita' alla consorte di 64 anni di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo). Gli ispettori dell'Inps, successivamente al trasferimento della licenza al coniuge, avevano beccato il marito settantenne a scaricare del materiale e per l'Inps di Teramo, questo fatto, costituiva di per se' attivita' lavorativa; di conseguenza andavano effettuati i dovuti versamenti assicurativi all'Inail. Per l'istituto che ha chiesto il rigetto del ricorso, l'operato era dunque legittimo in quanto era stato accertato l'omesso versamento dei premi assicurativi derivanti dall'esercizio lavorativo accertato dall'ispezione Inps.

La cartella emessa a carico dei coniugi (difesi dall'avvocato Bruno Massucci) era di 1.331 euro. Il giudice Santini, secondo il quale non e' stata fornita prova della continuita' e abitualita' lavorativa dell'uomo, ha non solo annullato la cartella esattoriale stabilendo che niente e' dovuto ma ha addirittura condannato l'Inail a pagare 1.169 euro di spese di giudizio.


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