La finanziaria e i diritti fiscali dei residenti all´estero

13 Novembre 2006   21:24  
Con la Finanziaria 2007 le deduzioni da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi introdotte nella precedente legislatura ed attualmente in vigore vengono sostituite da un sistema di detrazioni che si applicherà anche ai non residenti in Italia. Come è noto i non residenti i quali hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza. L’introduzione del nuovo sistema di tassazione non avrà effetti negativi per i contribuenti per quanto riguarda i redditi da lavoro ed assimilati (pensioni), in quanto l’abolizione della “no tax area” (cioè la fissazione di una parte di reddito non soggetta ad alcuna tassazione) sarà compensata dalle nuove detrazioni di base, che andranno a regime a partire da gennaio 2007, e che annullano l’imposizione fiscale del 23% (1.840 Euro per i lavoratori dipendenti se il reddito non supera 8.000 Euro; 1.725 Euro per i pensionati se il reddito non supera 7.500 Euro: e 1.104 Euro per i lavoratori autonomi se il reddito non supera 4.800 Euro). In effetti la nuova determinazione dell’imposta si applicherà anche ai residenti all’estero i quali potranno applicare la nuove detrazioni alla eventuale imposta lorda dovuta al fisco italiano con benefici analoghi e leggermente superiori a quelli derivanti dalla precedente normativa. Infatti le nuove disposizioni fiscali hanno aumentato il limite di reddito entro il quale è previsto l’esonero fiscale: da 7.500 a 8.000 Euro per i lavoratori dipendenti, da 7.000 a 7.500 Euro per i pensionati e da 4.500 a 4.800 Euro per i lavoratori autonomi. Rimane tuttavia invariata la disposizione della normativa attualmente in vigore che stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai residenti all’estero. Inoltre alcuni punti sono ancora da chiarire: in particolare va verificato se l’abolizione della “no tax area” avrà come conseguenza l’imponibilità fiscale dei redditi fondiari e cioè degli immobili (dominicali e agrari dei terreni, dei fabbricati) e l’obbligo da parte dei non residenti di compilare la dichiarazione dei redditi. LA TASSAZIONE DELLE PENSIONI NEL MESE DI NOVEMBRE Per ciò che riguarda invece le somme trattenute dall’Inps nel mese di novembre sulle pensioni dei residenti all’estero in seguito alla temporanea abolizione per il 2006 della “no tax area” con il decreto legge n.248 del 4 agosto 2006, successivamente ripristinata con il decreto legge n.262 del 3 ottobre 2006, l’Inps ha comunicato che con la rata di dicembre 2006 restituirà ai pensionati tali somme e che a partire da gennaio si applicherà la nuova normativa delle detrazioni. Infine vale la pena ricordare ai connazionali i quali risiedono in un Paese che ha stipulato con l’Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali che prevede la tassazione delle pensioni nel Paese di residenza, che per evitare la tassazione alla fonte da parte dell’Inps è sufficiente compilare l’apposito modulo presso i patronati o le sedi consolari. In questo modo la pensione non sarà più tassata dallo Stato italiano ma dal Paese di residenza secondo la normativa locale. (Fonte: Emigrazione notizie)

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