Aveva suscitato non poco scalpore il caso dell'uomo che era stato licenziato dalla Sevel poiché, secondo la direzione, avrebbe abusato dei permessi concessi dalla legge 104 in merito all'assistenza di invalidi.
L'uomo, infatti, nel novembre 2012 aveva ottenuto tre giornate non consecutive di permessi per assistere il nonno invalido della moglie ma l'azienda, dopo aver commissionato indagini, aveva appurato che l'operaio sarebbe sì andato a prestare assistenza all'anziano, ma solo per poche ore e comunque non per tutto il turno lavorativo.
Di conseguenza, l'azienda decise di lincenziare l'uomo, denunicandolo inoltre per truffa ai danni dello Stato. L'operaio però non si arrese e decise di trascinare i datori di lavoro in tribunale, ottenendo in primo grado la reintegra, il pagamento degli stipendi maturati dal giorno del licenziamento e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre al pagamento delle spese processuali a carico della Sevel.
Secondo la giuria del tribunale di Lanciano, infatti, l'assistenza al parente disabile, pur se non continuativa e per poco tempo, era stata "effettivamente prestata per alcune ore nelle giornate di permesso", facendo riferimento ad una modifica legislativa della 104 secondo cui "la continuità e l'esclusività dell'assistenza non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di legge".
La sentenza di primo grado è stata però completamente ribaltata nel secondo grado di giudizio dalla Corte d'Appello dell'Aquila (sezione Lavoro e Previdenza), che ha invece dato ragione alla Sevel, rigettando l'impugnativa di licenziamento proposta dal dipendente e compensando le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Il comportamento del dipendente, come si può leggere nelle motivazioni della sentenza, è stato quindi ritenuto dai giudici della Corte d'Appello "idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro".
Nel documento è inoltre sottolineato come su 24 ore di permessi retribuiti "concessi nei giorni 22, 26 e 28 novembre 2012, il dipendente ha tenuto una condotta compatibile con le motivazioni assistenziali poste a sostegno della richiesta solo per quattro ore e 13 minuti, ovvero il 17,5% del tempo totale, e quindi per oltre l'82% del tempo concesso a titolo di permesso 104, il dipendente non ha svolto alcuna attività assistenziale".