Licenziato perché abusò dei permessi 104, la Corte d'Appello dà ragione al datore di lavoro

In primo grado l'uomo aveva ottenuto reintegra

26 Settembre 2014   11:06  

Aveva suscitato non poco scalpore il caso dell'uomo che era stato licenziato dalla Sevel poiché, secondo la direzione, avrebbe abusato dei permessi concessi dalla legge 104 in merito all'assistenza di invalidi.

L'uomo, infatti, nel novembre 2012 aveva ottenuto tre giornate non consecutive di permessi per assistere il nonno invalido della moglie ma l'azienda, dopo aver commissionato indagini, aveva appurato che l'operaio sarebbe sì andato a prestare assistenza all'anziano, ma solo per poche ore e comunque non per tutto il turno lavorativo.

Di conseguenza, l'azienda decise di lincenziare l'uomo, denunicandolo inoltre per truffa ai danni dello Stato. L'operaio però non si arrese e decise di trascinare i datori di lavoro in tribunale, ottenendo in primo grado la rein­te­gra, il pa­ga­men­to degli sti­pen­di ma­tu­ra­ti dal gior­no del li­cen­zia­men­to e il ver­sa­men­to dei con­tri­bu­ti pre­vi­den­zia­li e as­si­sten­zia­li, oltre al pagamento delle spese processuali a carico della Sevel.

Secondo la giuria del tribunale di Lanciano, infatti, l'as­si­sten­za al pa­ren­te di­sa­bi­le, pur se non con­ti­nua­ti­va e per poco tempo, era stata "ef­fet­ti­va­men­te pre­sta­ta per al­cu­ne ore nelle gior­na­te di per­mes­so", facendo riferimento ad una modifica legislativa della 104 secondo cui "la con­ti­nui­tà e l'e­sclu­si­vi­tà dell'as­si­sten­za non sono più ele­men­ti es­sen­zia­li ai fini del go­di­men­to dei permes­si di legge".

La sentenza di primo grado è stata però completamente ribaltata nel secondo grado di giudizio dalla Corte d'Appello dell'Aquila (sezione Lavoro e Previdenza), che ha invece dato ragione alla Sevel, ri­get­ta­ndo l'im­pu­gna­ti­va di li­cen­zia­men­to pro­po­sta dal di­pen­den­te e com­pen­sa­ndo le spese per en­tram­bi i gradi di giu­di­zio.

Il comportamento del dipendente, come si può leggere nelle motivazioni della sentenza, è stato quindi ritenuto dai giudici della Corte d'Appello "ido­neo a le­de­re ir­ri­me­dia­bil­men­te il vin­co­lo fi­du­cia­rio che co­sti­tui­sce il pre­sup­po­sto fon­da­men­ta­le della col­la­bo­ra­zio­ne fra le parti nel rap­por­to di lavo­ro".

Nel documento è inoltre sottolineato come su 24 ore di permessi retribuiti "con­ces­si nei gior­ni 22, 26 e 28 no­vem­bre 2012, il dipendente ha te­nu­to una con­dot­ta com­pa­ti­bi­le con le mo­ti­va­zio­ni as­si­sten­zia­li poste a so­ste­gno della ri­chie­sta solo per quat­tro ore e 13 mi­nu­ti, ov­ve­ro il 17,5% del tempo to­ta­le, e quindi per oltre l'82% del tempo con­ces­so a ti­to­lo di per­mes­so 104, il di­pen­den­te non ha svol­to al­cu­na at­ti­vi­tà as­si­sten­zia­le".


Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore