Linee guida per la ricostruzione, arriva il decreto

Leggi testo integrale

10 Marzo 2010   13:36  

Il decreto numero tre emanato del commissario Gianni Chiodi rappresenta forse più di tre passi in avanti per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile. Il provvedimento precisa che entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso il Commissario medesimo definisca e i criteri generali finalizzati alla ripianificazione per assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e la ricostituzione armonica del tessuto urbano. E soprattutto rappresenta un vedemecum, con cui i sindaci, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, dovranno predisporre la riperimetrazione dei centri storici che è cuore dei Piani di ricostruzione, che stabiliscono ad esempio cosa abbattere e cosa conservare, e come rendere sicure sismicamente le abitazioni. Le linee guida che consentiranno finalmente ai cittadini, di avviare, con elementi certi, la ristrutturazione delle loro abitazioni. I sindaci dovranno pubblicare un avviso con il quale richiedono ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso.

A seguire intervista al sindaco Massimo Cialente, sull'emergenza macerie.

 

TESTO DEL DECRETO

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

DECRETO N° 3

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n° 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto "Dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

VISTO l'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010 2010, n. 26, e l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833/09, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 12 bis del citato decreto legge, che prevede che "i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1";

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 5 bis del medesimo decreto legge che prevede che "i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e

la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009";

CONSIDERATO che entrambe le disposizioni richiedono, sia per l'attività di ripianificazione del territorio comunale, sia per la predisposizione dei piani di ricostruzione dei centri storici, il raggiungimento di un'intesa tra il presidente della regione Abruzzo, nella sua qualità di Commissario delegato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legge n. 30 del 2009, e, rispettivamente, i comuni ed i sindaci cui spetta l'attività sopra detta, nonché il Presidente della provincia per quanto di competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Presidente della regione Abruzzo ha assunto il ruolo di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

RITENUTO che, ai fini dell'adozione dell'atto di intesa del Commissario delegato con i comuni e con la provincia per le materie di propria competenza, sia necessario definire le modalità di adozione e gli obiettivi delle linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio comunale, di cui all'art. 2, comma 12 bis del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;

RITENUTO che, ai fini dell'adozione dell'atto di intesa del Commissario delegato con i sindaci e con la provincia per le materie di propria competenza, sia necessario individuare e definire una disciplina omogenea relativa all'adozione, agli obiettivi, ai contenuti e alle modalità attuative dei piani di ricostruzione dei centri storici, di cui all'art. 2, comma 12 bis del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77,

 

DECRETA

 

ARTICOLO 1 - Linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai fini dell'intesa prevista dall'art. 2, comma 12 bis del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24.06.2009, n. 77,il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, definisce gli orientamenti e i criteri generali finalizzati, anche attraverso la previsione di forme associative degli enti locali relative a modalità di pianificazione di media area, alla ripianificazione dei territori da parte dei comuni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto.

2. In considerazione dell'obiettivo di assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e l'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo nelle aree colpite dal sisma, gli orientamenti e i criteri generali favoriscono il coordinamento e l'integrazione delle iniziative in una visione di area vasta e di intercomunalità, l'espressione delle funzioni, dei legami e delle relazioni che risulta opportuno stabilire, rafforzare, modificare, fra la città capoluogo - L'Aquila - e gli altri centri del territorio circostante, ed in particolare promuovono:

a. il potenziamento e la valorizzazione dei sistemi territoriali locali, con la individuazione di aree omogenee in funzione di settori strategici di intervento;

b. la riqualificazione delle reti ambientali e storico culturali;

c. la razionalizzazione della mobilità territoriale e urbana;

d. la diffusione, la capillarità e l'efficienza delle reti infrastrutturali, dei servizi e delle centralità.

 

ARTICOLO 2 - Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali - Perimetrazioni

1. Ai fini della predisposizione dei piani di ricostruzione di cui al comma 5 bis dell'art. 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 sono considerate centro storico della città dell'Aquila e delle frazioni della stessa città, nonché dei Comuni ricompresi nell'elenco di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e s.m.i., ai sensi dell'art. 2, lettera A) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e a tal fine perimetrate entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, le parti del territorio comunale costituite da:

1.1 centri e nuclei che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, dei centri e nuclei stessi; a tal fine, possono essere ricomprese nel perimetro anche le aree adiacenti il centro storico necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione. La perimetrazione può ricomprendere anche immobili non aventi le caratteristiche precedenti purché adiacenti il centro storico e danneggiati dal sisma;

1.2 nuclei e insediamenti del territorio rurale, costituiti da strutture insediative rappresentate da edifici e spazi pertinenziali;

1.3 centri e nuclei, definibili di particolare interesse, nei quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati, che, alla data del presente atto, siano stati dichiarati inagibili o da demolire con ordinanza sindacale o che presentino sulla base delle schede di rilevamento un danno grave o gravissimo, superino il 70% degli edifici esistenti;

1.4 edifici storici vincolati ai sensi del codice dei BB.CC. ovvero situati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei BB.CC. o che ricadono all'interno di un'area protetta ai sensi della legge n. 394/91 o della legge regionale 21 giugno 1996 n. 38.

2. L'atto di perimetrazione di cui al comma 1 è accompagnato dai seguenti documenti:

a. una relazione illustrativa che evidenzi ed attesti la coerenza con i criteri di cui al comma 1;

b. elaborati cartografici redatti sulla base catastale e della Carta Tecnica Regionale con l'individuazione del perimetro del territorio ricomprendente anche gli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete;

c. una adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti.


ARTICOLO 3 - Procedura di approvazione della perimetrazione

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, predispone la perimetrazione di cui all'art. 2 con i relativi allegati e promuove il raggiungimento dell'intesa con il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30

dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e con il Presidente della Provincia per quanto di competenza.

2. L'atto di perimetrazione è approvato con l'intesa di cui al comma 1 ed è pubblicato nell'albo pretorio. Tale atto non comporta mutamenti, modifiche, integrazioni e sostituzioni degli strumenti urbanistici vigenti e delle rispettive norme tecniche di attuazione nonché delle normative in materia ambientale e della disciplina dei vincoli, poiché costituisce mera evidenziazione delle parti di territorio, strutture, aree di pertinenza, urbanizzazioni, su cui intervenire.

 

ARTICOLO 4 - Piani di ricostruzione - definizione dei criteri di delimitazione

1. Per ciascun comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, all'interno del perimetro individuato ai sensi dell'art. 2, sono definiti uno o più piani di ricostruzione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. individuazione di una o più parti che si configurino come ambiti urbanistici ed edilizi significativi finalizzati ad un insieme di interventi integrati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;

b. delimitazione degli ambiti ricadenti in strade o altri spazi pubblici ed includenti, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. Con riferimento al centro edificato principale del comune dell'Aquila, ciascun ambito può di norma includere uno o più edifici, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

a. edificio strategico o speciale;

b. edificio vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

 

ARTICOLO 5 - Piani di ricostruzione - obiettivi e contenuti

1. I piani di ricostruzione:

a. assicurano la ripresa socio - economica del territorio di riferimento;

b. promuovono la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale;

c. facilitano il rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. I piani di ricostruzione individuano, tenuto conto delle risultanze della microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità, gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni.

3. I piani rilevano lo stato dei luoghi attuale e tengono conto, ove possibile, di quello preesistente agli eventi sismici, definendo in particolare i seguenti elementi:

a. individuazione degli interventi;

b. messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione;

c. stima economica degli interventi previsti;

d. individuazione dei soggetti interessati;

e. cronoprogramma degli interventi con l'individuazione delle priorità.

4. Il piano contiene le modalità di collegamento dei vari ambiti, individua i settori di intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definisce, in modo coordinato, la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private.


ARTICOLO 6 - Piani di ricostruzione - procedura di approvazione

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto di perimetrazione di cui all'articolo 3, definisce e rende note, attraverso pubblicazione, le proposte di ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. La pubblicazione vale anche quale invito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, pubblica, per le finalità ed ai sensi degli articoli 4 e 5, un avviso con il quale richiede ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso.

3. Il Sindaco, acquisite le proposte, verifica l'ammissibilità delle stesse, ne effettua la valutazione e predispone le proposte di piani di ricostruzione, e i relativi piani finanziari, ai fini dell'attivazione del procedimento di cui ai successivi commi da 4 a 9.

4. I piani, previa comunicazione al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed al Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, sono adottati con atto del Sindaco e sono depositati nella segreteria comunale per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 15 giorni qualunque interessato può presentare osservazioni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murali affissi nei luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni.

5. Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco indice una conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità.

6. Il Sindaco, previa intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, quale Commissario delegato e con il Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, decide sulle osservazioni e trasmette il piano al Consiglio comunale, che lo approva nei successivi 15 giorni.

7. Per il Comune dell'Aquila, decorsi ulteriori 15 dal termine di approvazione del piano, previsto nel comma 6, senza che il Consiglio comunale si sia espresso, il Sindaco, vice Commissario delegato alla ricostruzione, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833/09, procede con proprio atto all'approvazione del piano.

8. L'intesa di cui al comma 5 contiene e costituisce anche espressione del parere prescritto dall'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e la verifica prevista dall'art. 12 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

9. L'atto di approvazione del piano di ricostruzione è pubblicato nell'albo pretorio nei successivi 15 giorni. Tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

10. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani di ricostruzione, il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della Legge regionale dell'Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.

11. L'approvazione dei piani di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano della ricostruzione.

 

ARTICOLO 7 - Modalità di attuazione

1. Gli interventi negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione si attuano secondo le seguenti modalità:

a. mediante interventi singoli o in forma associata, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;

b. mediante programma integrato, nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano, che necessiti di interventi unitari, anche di carattere urbanizzativo. In tal caso, il Sindaco, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, espresso con le modalità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche ed integrazioni, bandisce un procedimento ad evidenza pubblica per la individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati.

2. I singoli edifici ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 2 e classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B e C, facenti parte funzionalmente, strutturalmente e tipologicamente di aggregati che nel loro complesso si presentino gravemente danneggiati, sono inclusi nei piani di ricostruzione di cui all'art. 4.

3. Gli interventi sui singoli edifici ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 2 classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B, e C, che non presentino le caratteristiche descritte al comma 2, possono essere realizzati ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/09 e 3779/09 e successive modifiche e integrazioni.

4. I piani di ricostruzione possono individuare edifici o loro aggregati classificati nelle verifiche di agibilità con categoria E sui quali è possibile intervenire ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790/09 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'attuazione degli interventi in forma associata, sia applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle Ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e n. 3832/09 e successive modifiche.

 

ARTICOLO 8 - Disciplina transitoria

1. Ai fini della redazione dei piani di ricostruzione, nelle more della definizione delle perimetrazioni di cui all'art. 2, con il presente atto sono perimetrate come centro storico delle città:

a) per la città dell'Aquila l'area urbana delimitata dal perimetro delle antiche mura e le aree ricomprese nell'allegata TAV.1;

b) per gli altri centri e nuclei urbani, le zone A individuate dagli strumenti urbanistici vigenti;

2. Gli interventi sugli edifici singoli ricompresi nelle perimetrazioni di cui al comma 1 classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B, C ed E, non facenti parte funzionalmente, strutturalmente e tipologicamente di aggregati che nel loro complesso si presentino gravemente danneggiati, possono essere attivati ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/09, 3779/09 e 3790/09 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Gli interventi sugli edifici o loro aggregati diversi da quelli previsti dal comma 2 sono realizzati a seguito dell'approvazione dei piani di ricostruzione che li ricomprendono.

 

ARTICOLO 9 - Rappresentanza dei Piccoli Comuni, Conferenza dei Sindaci

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività della ricostruzione è istituita una Rappresentanza dei Piccoli Comuni, composta da un Sindaco delegato per ogni area omogenea, da individuare, in via transitoria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. La Rappresentanza ha compiti di verifica, coordinamento e promozione degli interventi strutturali ricadenti nell'Area Omogenea, per una migliore definizione delle scelte pianificatorie della ricostruzione nei comuni interessati

3. Al fine di partecipare attivamente alla formulazione delle linee di indirizzo strategico di cui all'articolo 1, un rappresentante dei Piccoli comuni è delegato a formulare le proposte degli stessi Comuni alla Struttura Tecnica di Missione. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul portale ufficiale della Regione Abruzzo.


L'Aquila, lì 9 marzo 2010

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione

Presidente della Regione Abruzzo

(Gianni Chiodi)

 

SINTESI DEL TESTO DEL DECRETO

Detta termini e procedure per la definizione dei centri storici e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di ricostruzione da parte della Municipalita' il decreto (n. 3 del 9/03/10) del Commissario per Ricostruzione, Gianni Chiodi. Il provvedimento precisa che

entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso il Commissario medesimo definisca gli orientamenti e i criteri generali finalizzati alla ripianificazione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. L'obiettivo e' quello di assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione

dell'abitato e la ricostituzione armonica del tessuto urbano abitativo e produttivo nelle aree colpite dal sisma. Tali criteri dovranno servire anche a rafforzare i legami e le relazioni fra la citta' capoluogo - L'Aquila - e gli altri centri del territorio circostante. (Art. 1) Il decreto considera centro storico della citta' dell'Aquila e delle sue frazioni le parti del territorio comunale costituite da elementi portanti quali i nuclei ­che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale. A questo scopo possono essere ricomprese nel perimetro anche le aree adiacenti il centro storico necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione. La perimetrazione puo' ricomprendere anche immobili non aventi le caratteristiche precedenti purche' adiacenti il centro storico e danneggiati dal sisma. Dei nuclei in questione fanno parte quelli di particolare interesse, all'interno dei quali ci siano edifici distrutti o gravemente danneggiati, che siano stati dichiarati inagibili o da demolire con ordinanza sindacale o che presentino sulla base delle schede di rilevamento un danno grave o gravissimo, superino il 70% degli edifici esistenti. E' inoltre rilevante la posizione degli edifici storici e vincolati ai sensi del codice dei Beni culturali. (Art. 2) L'art. 3 delinea i ruoli dei Sindaci del "cratere" in questo ambito.

 

I Primi Cittadini, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, predispongono la perimetrazione con i relativi allegati e promuovono il raggiungimento dell'intesa con il Commissario delegato per la ricostruzione (il Presidente della Regione Abruzzo) e con il Presidente della Provincia, per quanto di sua competenza. L'atto di perimetrazione e' approvato d'intesa ed e' pubblicato nell'albo pretorio. Tale atto non puo' comportare mutamenti, modifiche, integrazioni e sostituzioni degli strumenti urbanistici vigenti e delle rispettive norme tecniche di attuazione nonche' delle normative in materia ambientale e della disciplina dei vincoli. I Piani di ricostruzione costituiscono il "cuore" del decreto commissariale, essendo le basi per consentire ai Comuni, e dunque ai cittadini, di avviare, con elementi certi, la ricostruzione dei vari centri devastati dal sisma. All'art. 4 e' previsto che per ciascun Comune siano definiti uno o piu' piani del genere, nel rispetto di alcune condizioni. Tra queste, l'ndividuazione di una o piu' parti che si configurino come ambiti urbanistici ed edilizi significativi finalizzati ad un insieme di interventi integrati e la delimitazione degli ambiti ricadenti in strade o altri spazi pubblici; Per il centro storico dell'Aquila (definito centro edificato principale) viene previsto un regime speciale, che prevede che ciascun possa, di norma, includere uno o piu' edifici, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

a. edificio strategico o speciale;

b. edificio vincolato ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42.

Sempre per quanto attiene i piani di ricostruzione, e' previsto all'art. 5 che essi assicurino la ripresa socio - economica del territorio di riferimento, promuovano la riqualificazione dell'abitato e facilitino il rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate a seguito dei danni provocati dal

terremoto.

 

Inoltre, individuano gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni e rilevano lo stato dei luoghi attuale e tengono conto, ove

possibile, di quello preesistente agli eventi sismici. Contengono infine le modalita' di collegamento dei vari ambiti, individuano i settori di intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definiscono la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private. Nel loro ruolo di "motori" della ricostruzione, i Sindaci (art. 6), entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto di perimetrazione, definiscono e rendono note le proposte degli ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. Successivamente pubblicano un avviso con il quale richiedono ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso. Una volta acquisite le proposte, i Primi Cittadini verificano l'ammissibilita' delle stesse e ne effettuano la valutazione. Lo stesso articolo 6 detta i tempi

per i piani per la ricostruzione, che vanno adottati con atto del Sindaco e affissi all'albo pretorio affinche' chiunque ne

abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 15 giorni qualunque interessato puo' presentare osservazioni.

Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco indice una conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso; poi decide sulle osservazioni e trasmette il piano al Consiglio comunale, che lo approva nei successivi 15 giorni.

Infine, decorsi ulteriori 15 giorni dal termine di approvazione del piano, il Sindaco procede con proprio atto all'approvazione

del piano. Le modalita' di attuazione dei piani di ricostruzione sono contenute nell'art. 7. Tra queste modalita', merita una particolare segnalazione quella riguardante i singoli edifici ricompresi nella perimetrazione e classificati nelle verifiche di agibilita' con categoria A, B e C, facenti parte funzionalmente, strutturalmente e tipologicamente di aggregati che nel loro complesso si presentino gravemente danneggiati. Questi sono inclusi nei piani di ricostruzione, mentre quelli che non presentino tali caratteristiche possono essere oggetto di lavori secondo le prescrizioni contenute nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/09 (per gli immobili A) e 3779/09 (per quelli B e C). I piani di ricostruzione possono inoltre individuare edifici o loro aggregati classificati nelle verifiche di agibilita' con categoria E sui quali e' possibile intervenire ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790/09. L'art. 8 detta norme transitorie, mentre l'art. 9 riguarda la costituzione della cosiddetta Rappresentanza dei Piccoli Comuni, allo scopo di rendere piu' efficace e integrata la ricostruzione del territorio.

 

 


Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore