Mascia: ''Concorso regolare quello di Dirigente tecnico a Pescara''

03 Novembre 2011   22:26  

“Molta imprecisione e altrettanta confusione nella lettura delle carte e nell’interpretazione della normativa: è quanto ravvisabile nella nota del consigliere Del Vecchio in merito al concorso per Dirigente tecnico bandito dal Comune di Pescara. Legittima la presenza in Commissione dell’ingegner D’Aurelio, legittima l’attribuzione della presidenza della Commissione al Direttore generale, come rigorosamente previsto dalla legge, legittima l’assenza della componente femminile determinata dalla rinuncia della dirigente individuata. I nostri concorsi sono assolutamente regolari, rispettosi della legge e non consentiamo a nessuno di provare a gettare ombre e dubbi sulla base di illazioni”. Lo ha detto il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia replicando alle affermazioni odierne del consigliere Del Vecchio su presunte irregolarità commesse nella fase di svolgimento del concorso per Dirigente tecnico, “concorsi mai effettuati in sei anni di governo del centro-sinistra quando si è preferito ricorrere a forme di lavoro precario e a chiamata, bypassando le reali necessità di un Comune, come quello di Pescara, che ha piuttosto bisogno di stabilità e ricchezza professionale dal punto di vista del personale”.

“A dare una precisa e puntuale risposta alle affermazioni del consigliere Del Vecchio è stata quest’oggi la Dirigente al personale Gabriella Pollio – ha detto il sindaco Albore Mascia -. Partiamo dall’ipotesi di ‘illegittimità della composizione della Commissione nominata con determinazione numero 97/2011, numerazione che precede di una unità quella dell’atto di ammissione o esclusione dei candidati, di pari data. La ragione di tale differenza riposa nella circostanza che le determinazioni, redatte contemporaneamente, hanno acquisito una numerazione proposta dal sistema informatico. Dunque non c’erano problemi ostativi alla presenza in Commissione dell’ingegner D’Aurelio che era già stato escluso dal concorso per mancanza di requisiti. Legittimo, come dicevo, l’affidamento della presidenza della Commissione d’esame al Direttore generale anziché al Segretario generale la cui eventuale presenza non è prevista in alcun decreto legislativo. Piuttosto l’articolo 107 comma 3 del Decreto legislativo 267/2000, che il consigliere Del Vecchio si è ben guardato dal citare, tra le funzioni attribuite ex lege ai dirigenti, e non al Segretario generale,  pone a chiare note ‘la Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso’. Dall’interpretazione congiunta delle norme è chiaro che Statuti e regolamenti possono attribuire funzioni ai Segretari comunali solo quando le stesse non siano già attribuite ad altri Organi dell’Ente, come nel caso specifico. E proprio in virtù di tale considerazione il Regolamento per l’accesso, approvato con delibera di giunta comunale nel 2010, nel rispetto del Decreto legislativo, ha stabilito che la Presidenza delle Commissioni di concorso sia attribuita al Direttore generale, quale soggetto apicale dell’Organo dirigenziale ed egli stesso Dirigente del Ced, ai Direttori di Dipartimento o ad altri Dirigenti di Settore dell’Ente. Nel caso è evidente che dovremo procedere con l’adeguamento dello Statuto alla norma di legge. In merito alla pretesa illegittimità per l’assenza della componente femminile nella Commissione – ha proseguito il sindaco Albore Mascia -, si evidenzia innanzitutto che il Regolamento ha previsto la presenza di un solo componente esterno per ragioni di efficienza ed economicità, presenza che nel caso specifico era rappresentata dal magistrato della Corte dei Conti; inoltre i componenti dovevano essere esperti nelle materie in oggetto della prova, dunque dovevamo necessariamente attingere tra i dirigenti dell’Ente e nello specifico era stata richiesta la disponibilità dell’unico dirigente donna dell’Area Tecnica, ossia l’architetto Emila Fino. Solo dopo la sua rinuncia è stato nominato quale componente esterno il Direttore del Dipartimento, l’ingegner D’Aurelio. La sentenza numero 149 del 2007 del Tar Lazio ha però chiarito che il mancato rispetto dell’obbligo di nominare componenti della Commissione di sesso femminile non incide sulla validità della procedura concorsuale, in quanto la ratio sottesa è quella di collocare donne in processi decisionali e non di evitare discriminazioni rispetto ai concorrenti. Resta però da chiedersi come mai la stessa attenzione oggi dimostrata dal consigliere Del Vecchio, peraltro chiaramente senza avere gli strumenti conoscitivi adeguati per avanzare ipotesi e dubbi, non sia stata prestata in precedenza ad atti non possibilmente legittimi, ma sicuramente illegittimi come la nomina delle Commissioni da parte del sindaco per tutti i concorsi, esterni, interni e stabilizzazioni, banditi prima del 2009. Stia tranquillo il consigliere Del Vecchio: la nostra amministrazione comunale ha fatto della trasparenza e del rispetto delle norme il proprio primo comandamento”.


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