Omicidio Rigante, rese note le motivazioni della condanna di Ciarelli

05 Maggio 2014   12:45  

"Appare evidente che Massimo Ciarelli, esplodendo il colpo d'arma da fuoco all'indirizzo di Domenico Rigante, non poteva che rappresentarsi tutte le possibili conseguenze di tale gesto e dunque anche il decesso della parte offesa".
E' uno dei passaggi fondamentali della motivazione del Gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, relativa alla condanna a 30 anni di Massimo Ciarelli per l'omicidio di Domenico Rigante, il tifoso biancazzurro ucciso con un colpo di pistola la sera del Primo maggio 2012, a Pescara.
 
 "L'esplosione di un colpo di pistola - prosegue il gup - nella zona corporea effettivamente attinta del Rigante, vista la traiettoria impressa al colpo in ragione della direzione dell'arma, non poteva che far apparire ipotizzabile con un giudizio di elevatissima probabilita' la verificazione dell'evento letale andando certamente ad incidere su parti vitali della vittima". 
 Nelle motivazioni il gup sottolinea che "Massimo Ciarelli, che aveva sempre tenuto sotto tiro dell'arma Rigante, si posizionava a una distanza di 70 centimetri da quest'ultimo, evidenziando in modo evidente le proprie intenzioni delle quali Rigante mostrava di non essersi avveduto, avendo infatti implorato di non sparare. Del tutto indifferente - prosegue il giudice - ma deciso a portare a termine il proprio atto ritorsivo, Ciarelli si era posizionato a una brevissima distanza dal corpo di Rigante (meno di 90 cm.) e aveva puntato l'arma sulla zona sopra glutea di Rigante e aveva esploso un colpo che, per la postura, immobile della vittima attraversava da destra a sinistra tutto l'addome provocandone la morte". Inoltre il gup evidenzia che "il ruolo centrale nello svolgimento dei fatti debba senz'altro essere riconosciuto a Massimo Ciarelli il quale va individuato come il soggetto direttamente interessato alla ritorsione da realizzare per l'affronto subito la sera precedente, ed effettivo organizzatore della spedizione che ha coinvolto gli altri imputati".

 "Particolare significativo e' il fatto che Massimo Ciarelli, vero e proprio organizzatore della spedizione, fosse armato di una pistola, denotando dunque in modo evidente che le intenzioni non si limitavano ad un semplice pestaggio, avendo in animo di realizzare un evento di ben piu' ampia rilevanza e portata". Cosi' il gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, ha motivato la condanna a 30 anni di Massimo Ciarelli per l'omicidio di Domenico Rigante, il tifoso biancazzurro ucciso con un colpo di pistola la sera del Primo maggio 2012 a Pescara. Il giudice ritiene che "la pistola sia stata usata volutamente dall'imputato per colpire Rigante e non certamente per intimidirlo o per ragioni di difesa" e che "le modalita' dell'aggressione portata ai danni di Domenico Rigante all'interno della cucina denotano la piena coscienza e volonta' dell'imputato di realizzare, quantomeno in termini alternativi, il decesso di quest'ultimo".

"Deve dunque necessariamente tenersi in primaria considerazione la condotta svolta da Massimo Ciarelli, dovendosi sin d'ora attribuire agli altri imputati, un ruolo certamente meno rilevante, con specifico riguardo alle concrete modalita' esecutive dell'aggressione sfociata nell'uccisione di Rigante, ma tuttavia del pari decisivo, in quanto solo grazie all'azione di supporto da loro prestata, e' stato possibile per Massimo Ciarelli dare esecuzione al proposito criminoso predeterminato".
Cosi' il gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, ha motivato la condanna a 19 anni e 4 mesi degli altri imputati, Luigi Ciarelli; Domenico Ciarelli; Angelo Ciarelli; Antonio Ciarelli, per l'omicidio di Domenico Rigante. "Cio' comporta dunque che  il ruolo assunto da Domenico, Angelo, Antonio e Luigi Ciarelli, seppure debba essere differenziato rispetto a quello di Massimo, non puo' certamente qualificarsi come di minima importanza e a esso, nell'economia complessiva della vicenda e della gravita' della stessa, non puo' che attribuirsi un valore unitario, non ritenendo possano differenziarsi sul punto le singole condotte tenute dagli imputati in quanto finalisticamente orientate in termini complessivamente unitari verso l'obiettivo preso di mira dagli stessi". 


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