Processo Bussi: i pm, reato disastro ambientale non è prescritto

18 Marzo 2015   22:00  

"La Corte pone alla base della propria decisione di derubricazione dell'accusa, da dolosa a colposa, una tesi giuridica (l'essenzialita' del dolo propriamente intenzionale per l'integrazione del delitto di disastro) senza alcun sforzo argomentativo. E cio' fa in maniera del tutto apodittica, appunto avulsa da puntuali riferimenti normativi o giurisprudenziali".

E' quanto sostengono i pm del Tribunale di Pescara, Anna Rita Mantini e Giuseppe Bellelli, nel ricorso in Cassazione per chiedere l'annullamento con rinvio della sentenza riguardante la mega discarica di Bussi, a proposito della derubricazione del disastro ambientale da doloso in colposo.

I pm sostengono poi che "se il tempus commissi delicti, come correttamente indicato nel capo di imputazione, e' coincidente con la data del 1 ottobre 2012, allora il reato contestato, sia esso doloso o colposo, non e' ancora prescritto, diversamente da quanto affermano i giudici della Corte d'Assise di Chieti, secondo i quali il disastro colposo sarebbe ormai improcedibile perche' prescritto in sette anni e mezzo.

Il disastro colposo - scrivono - e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. In base alla disciplina sulla prescrizione vigente al momento del fatto, pertanto, il tempo della prescrizione era di dieci anni, prolungato fino a quindici anni in caso di eventi interruttivi.

Nel nostro caso, il primo atto interruttivo si e' avuto con la richiesta di rinvio a giudizio datata 4 febbraio 2009, dunque prima che fossero decorsi dieci anni dal momento consumativo".

I ricorrenti aggiungono che "anche applicando la disciplina entrata in vigore nel dicembre 2005 il risultato non cambia. Ai sensi del nuovo art.157 co.6 c.p., infatti,il termine di prescrizione per il disastro colposo e' raddoppiato, dunque e' di dodici anni e si prolunga fino a quindici in caso di atti interruttivi.

A maggior ragione il reato di disastro non puo' dirsi prescritto se considerato nella forma dolosa. In questo caso, ai sensi della vecchia disciplina, il termine di prescrizione, in caso di atti interruttivi , e' addirittura di ventidue anni e mezzo, mentre ai sensi della nuova disciplina, e' identico a quello previsto per l'ipotesi colposa".

I pm, infine, evidenziano che " vi e' solo un caso in cui, in applicazione della disciplina previgente la riforma del 2005, il delitto di disastro colposo si sarebbe potuto prescrivere in sette anni e mezzo: nel caso in cui agli imputati fossero state riconosciute circostanze attenuanti.

Ma nel nostro caso la Corte nulla ha disposto in merito, nemmeno con riferimento alle attenuanti generiche. Il calcolo della prescrizione effettuato dalla Corte chietina, pertanto, e' evidentemente affetto da errore nell'applicazione della legge penale".


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