Progetto Case: Calvi deve tirar fuori carte su costi e consulenze

Sentenza del Tar dà ragione a Costantini

12 Novembre 2010   12:06  

Una sentenza del Tar ha accolto il ricorso di Carlo Costantini, consigliere regionale Idv, che chiedeva di conoscere le modalità di gestione delle risorse e i contratti di consulenza e collaborazione, gli incarichi di collaudo e direzione dei lavori conferiti nell'ambito del Progetto C.a.s.e. dal consorzio Forcase che ha gestito svariati milioni di euro per conto della Protezione civile senza alcuna gara ad evidenza pubblica.
I giudici hanno stabilito che l'ingegner Gian Michele Calvi, progettista e direttore dei lavori del progetto C.a.s.e., deve fornire entro 30 giorni a Costantini tutti i documenti relativi ai contratti di consulenza o collaborazione stipulati dal Consorzio Forcase.
Calvi, fra l'altro, aveva anche denunciato Costantini per diffamazione chiedendo 2 milioni di risarcimento danni, dopo che il capogruppo dipietrista all'Emiciclo, aveva parlato di mancata trasparenza nella gestione delle risorse utilizzate nella fse dell'emergenza post-terremoto.


"Se la matematica non è un’opinione, - aveva sostenuto Carlo Costantini - o gli alloggi del Progetto C.A.S.E. sono costati il 30% in piu’ di quello che dichiara la Protezione Civile, o non si ritrovano i 350.000.000,00  donati dall’Unione Europea e destinati al Progetto C.A.S.E.
"Il 7 ottobre - aggiunge - Bertolaso ha dichiarato in Senato che la spesa complessiva per il Progetto C.A.S.E. alla 'data odierna'  e’ stata di circa 809.000.000,00; la stessa cifra dichiarata sul sito della Protezione Civile.
809.000.000,00 per 4.449 alloggi, vuol dire 182.000,00 per ogni alloggio di circa 60 mq.
Il problema e’ che se anche la spesa finale – milione di euro in piu’ o milione di euro in meno – dovesse risultare di 820.000.000,00, comunque non si capirebbe che fine hanno fatto i 350.000.000,00 donati dall’Unione Europea per la realizzazione del Progetto C.A.S.E.
Di questi 820.000.000,00, infatti, 700.000.000,00 sono stati presi dallo stanziamento statale operato sul “decreto Abruzzo” e circa 40.000.000,00 dai proventi delle donazioni, mentre il residuo di circa 80.000.000,00 di euro dovrebbe essere stato prelevato dai 350.000.000,00 donati dall’Unione Europea e destinati al Progetto C.A.S.E. E gli altri 270.000.000,00 che fine hanno fatto?"
"O sono finiti altrove (ed in tal caso qualcuno dovra’ dire dove) o sono serviti a coprire costi del Progetto C.A.S.E. non resi pubblici dalla Protezione Civile (ed in tal caso qualcuno dovra’ dire perche’); maggiori costi che in tale seconda eventualita’ eleverebbero la spesa per la realizzazione di ciascun alloggio di 60 mq. a circa 250.000,00. Una somma che, messa direttamente in tasca ad ognuna delle circa 7.000 famiglie aquilane che occupano gli alloggi del Progetto C.A.S.E. ed aggiunta alle somme che lo Stato dovra’ comunque erogare alle famiglie per riparare le loro abitazioni dai danni del terremoto, avrebbe reso ricca per sempre un’intera Citta’.
La Citta’ e’, invece, molto piu’ povera (e piu’ brutta) di prima ed oltre 1 miliardo di euro e’ stato gia’ speso.''

A seguire la sentenza del TAR

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 370 del 2010, proposto da:
Carlo Costantini, rappresentato e difeso dagli avv. Ludovico De Benedictis, Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;
contro Consorzio Forcase, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Perugini, Giulio Michele Avv. Lazzaro, con domicilio eletto presso Giulio Avv. Lazzaro in L'Aquila, via dei Piccolommini N. 28;

nei confronti di Gian Michele Calvi, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Michele Avv. Lazzaro, Carla Marcella Casati, con domicilio eletto presso Giulio Avv. Lazzaro in L'Aquila, via dei Piccolommini N. 28;

per l'annullamento

SILENZIO RIFIUTO FORMATOSI SULL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Forcase e di Gian Michele Calvi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2010 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, precisata la sua qualità di consigliere regionale ed esposto di essere stato citato in giudizio davanti al Tribunale di Pavia dal sig. Gian Michele Calvi, progettista e direttore dei lavori del “progetto C.A.S.E.”nonché presidente e legale rappresentante del Consorzio FORCASE, il quale si era sentito diffamato da una sua dichiarazione sulla gestione degli incarichi tecnici relativi agli interventi di ricostruzione conseguenti al terremoto del 6 aprile 2009, riferisce di aver rivolto, tanto al Dipartimento della Protezione Civile quanto al Consorzio FORCASE una istanza di accesso alla documentazione ritenuta utile per l’esercizio del suo diritto di difesa. Precisa altresì che tale istanza era stata avanzata anche nella sua qualità di esponente politico e membro del Consiglio regionale abruzzese.

Evidenziato che il predetto Dipartimento aveva chiarito che il personale tecnico impegnato nella realizzazione del predetto progetto C.A.S.E. era stato selezionato direttamente dal Consorzio, con ciò motivando la sua impossibilità a dare seguito ad una precedente istanza di accesso relativa ai contratti di consulenza o collaborazione stipulati dal predetto Consorzio, argomentazione poi ribadita in riscontro alla più recente domanda, che era stata estesa al Consorzio resistente (qualificato come struttura tecnica alle dirette dipendenze del Commissario Delegato e come tale ricompresa tra gli organismi vincolati all’osservanza della disciplina in tema di accesso ex art. 23 L. 241/90), il ricorrente -decorso inutilmente il termine di legge- ha quindi impugnato il diniego tacito conseguentemente formatosi ed ha concluso perché fosse ordinata l’esibizione dei documenti oggetto dell’istanza.
Resistono in giudizio il Consorzio FORCASE nonché il sig. Gian Michele Calvi.

2. In merito alle eccezioni sollevate da parte resistente:

a) pur ammesso che tutte le parti private dei contratti di consulenza o collaborazione di cui è stata chiesta l’esibizione siano qualificabili come controinteressati, appare decisiva la circostanza che, fintanto che il Consorzio non abbia comunicato i predetti nominativi, gli stessi appaiono non conoscibili, senza che possa essere in contrario sostenuto che la loro identità risultava da una rivista allegata al fascicolo dell’attore della causa civile. Eventuali obiezioni degli interessati alla divulgazione di ipotetici dati sensibili avrebbe dovuto essere infatti partecipata all’istante, in modo da consentire l’individuazione dei soggetti che si opponevano alla richiesta e l’emersione di posizioni di concreto controinteresse;

b) la richiesta di esibizione dei predetti contratti appare sufficientemente specifica essendo riferita alle “attività finalizzate alla realizzazione del progetto C.A.S.E.”, e quindi tale da permetter al Consorzio di individuare gli atti di cui è fatta richiesta, né si vede come la stessa potesse essere altrimenti circostanziata. L’osservanza del principio di leale collaborazione avrebbe peraltro imposto quantomeno un’interlocuzione con il richiedente in modo da rappresentargli difficoltà nell’individuazione degli atti oggetto della richiesta così come della tempistica idonea a soddisfarla;

c) pure inondata è l’eccezione relativa al difetto di legittimazione e di interesse del ricorrente e ciò tanto nella veste di consigliere regionale quanto in quella di parte del giudizio civile.

Sotto tale secondo aspetto appare sufficiente rilevare che l’atto di citazione proposto dal sig. Calvi contiene ampi passaggi diretti a dimostrare “la falsità delle accuse” divulgate sul blog del ricorrente ed a rappresentare la correttezza dell’operato del Consorzio. In tale cont


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