Sentenza Tar su ricorso impresa Primavera Aldo & C. :accolte le ragioni del Comune di Pescara

Riceviamo e pubblichiamo

14 Gennaio 2012   15:48  

"Niente palazzoni, ma solo piccole costruzioni sui terreni dell'imprenditore Primavera in via Terra Vergine dove sarà consentita solo una volumetria minima, con un indice pari a 0,5 metri cubi per 1 metro quadrato, ma soprattutto il Comune di Pescara non dovrà versare i 743mila euro richiesti a titolo di risarcimento dallo stesso imprenditore. Lo ha deciso il Tar di Pescara che, con la sentenza 222 del dicembre 2011, ha accolto le ragioni del Comune di Pescara il quale si è opposto alle richieste di revisione della volumetria e del pagamento dei danni presentati da Primavera. Ragioni che il Collegio del Tar di Pescara ha ritenuto valide, riservando a Primavera solo un minimo indennizzo pari a 15mila euro per la ritardata attuazione della modifica di piano decisa dallo stesso Tribunale amministrativo. Una vittoria per l'amministrazione comunale che è riuscita a garantire la tutela del territorio senza subire alcun salasso". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo del Territorio Marcello Antonelli ufficializzando la sentenza del Tar sul ricorso presentato dall'impresa Primavera Aldo & C. in merito alla destinazione urbanistica del terreno in via Terra Vergine, ricorso partito nel 2003.

"Con l'approvazione del Piano regolatore generale nove anni fa – ha riassunto brevemente l'assessore Antonelli – il lotto di terreno dell'impresa Primavera situato in via Terra Vergine, sino ad allora edificabile, è stato classificato come F10, ossia zona verde di filtro, mentre l'area adiacente, dell'impresa Ciccotelli, è stata inserita in zona B3, ossia edificabile con un indice di 1 metro cubo per un metro quadrato. Il Tar di Pescara, con sentenza del 15 dicembre 2004, ha annullato quella destinazione di piano, ritenuta illogica vista la destinazione attribuita all'area adiacente, ma nel merito non si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento dei danni. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 26 aprile 2006, ha prima accolto il ricorso presentato dal Comune, poi nel dicembre 2007 ha di nuovo confermato il primo pronunciamento del Tar. Nel frattempo però la nuova amministrazione di centro-sinistra, l'8 giugno 2007, aveva approvato la cosiddetta variante delle invarianti al Prg, confermando l'inserimento dell'area in zona F10, visto che nell'attesa era stato accolto l'appello del Comune, mentre l'area adiacente di Ciccotelli è stata inserita in zona B8, ossia con un indice di edificabilità dimezzato rispetto a prima, ovvero 0,5 metri cubi per 1 metro quadrato. Con una nuova sentenza del novembre 2008 il Tar ha accolto il nuovo ricorso di Primavera e ha annullato di nuovo la destinazione di piano di verde filtro, ritenendo che la variante avrebbe dovuto attribuire all'area la stessa destinazione del terreno adiacente, e nell'occasione è stata respinta la richiesta di risarcimento dei danni. Nel frattempo sono trascorsi i mesi ed essendo passata in giudicato la sentenza, l'impresa ha proposto, nel gennaio 2010, giudizio di ottemperanza, ossia ha chiesto che venisse attuato quanto disposto dal Tar. In realtà il Comune non era andato avanti perché nel frattempo il Consiglio comunale, approvando la delibera di adozione delle sentenze del Tar in materia urbanistica, aveva stralciato il 'caso' Primavera e quello Caldora su istanza delle forze di opposizione di centro-sinistra. Il Tar – ha proseguito l'assessore Antonelli – ha accolto il ricorso di Primavera e ha nominato un Commissario ad acta con l'incarico di porre in essere, in sostituzione del Comune, gli atti necessari all'esecuzione della sentenza. Il 4 marzo scorso però il Commissario stesso ha sostenuto di non poter procedere in quanto nel frattempo era stata approvata la legge di modifica dei confini della Riserva Naturale dannunziana che aveva imposto il vincolo di inedificabilità anche sui terreni di Primavera, il quale, ovviamente, ha presentato ricorso al Tar chiedendo l'annullamento del nuovo danno. Il Tar ha di nuovo dato ragione a Primavera in quanto la legge della Riserva dannunziana era comunque posteriore alla propria sentenza e ha disposto, in modo definitivo, l'inclusione dei terreni di Primavera nella stessa zona in cui era stata inclusa la superficie del signor Ciccotelli con l'applicazione della stessa disciplina urbanistica, dando incarico specifico al Dirigente comunale dell'Area Urbanistica di procedere a modificare la cartografia del piano. Il Dirigente ha ovviamente inserito la superficie in zona B8, dunque con un indice di edificabilità pari a 0,5 metri cubi per 1 metro quadro, la stessa disciplina in vigore per il terreno di Ciccotelli, ma l'impresa Primavera ha presentato ricorso contro tale disposizione chiedendo invece l'inserimento in zona B3, dunque a edificabilità piena, e in più chiedendo la condanna del Comune al pagamento di 743mila euro quale risarcimento per i danni subiti per l'illegittima destinazione di piano disposta per l'area con i piani regolatori del 2003, del 2007 e poi per il ritardo con cui sarebbero state eseguite le varie sentenze del Tar. Il Tribunale amministrativo – ha detto l'assessore Antonelli - si è oggi pronunciato e ha respinto il ricorso di Primavera, ritenendo corretto il comportamento del Dirigente che ha eseguito la sentenza includendo l'area della parte ricorrente in zona B8, cioè nella stessa zona nella quale è incluso il terreno adiacente. E il Tar ha anche respinto e ritenuto inammissibile la richiesta del risarcimento dei danni, già bocciata in precedenza, dunque il Comune non dovrà sborsare 743mila euro. Accolta solo la contestazione di Primavera in merito all'inerzia del Comune che, dopo la sentenza del 2008, non aveva ottemperato tanto che la nuova disciplina urbanistica era stata adottata solo dopo il commissariamento. Il Tar, nel proprio pronunciamento, ha ricordato che le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali sono immediatamente esecutive, dunque, se non sospese dal Giudice di appello, vanno subito eseguite. Per tale ragione ha condannato il Comune a liquidare i danni nella somma di 15mila euro. Per l'amministrazione comunale, difesa dall'avvocato Paola Di Marco – ha ancora detto l'assessore Antonelli –, tale sentenza va considerata una vittoria amministrativa perché di fatto siamo riusciti a tutelare un'area paesaggistica di estremo valore sulla quale non vedremo realizzati palazzoni, ma solo piccole edificazioni, e soprattutto perché non subiremo salassi finanziari".


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