Tasse: al voto in queste ore al Senato l'emendamento per i cittadini del caratere

11 Novembre 2011   13:17  

E' al voto in queste ore al Senato, il maxi emendamento ovvero legge di stabilità.

La seduta, attualmente sospesa, riprenderà alle ore 14.30 (possibile seguirla sul sito di Repubblica.it) e uno dei prossimi articoli al voto è quello che riguarda la restituzione delle tasse non versate dei cittadini del cratere dopo il sisma del 2009.

Non si attendono sorprese sul voto, l'emendamento, in realtà, è considerato già approvato. Domani passerà al voto della Camera.

 

Qui il testo dell'emendamento

Articolo 5, comma 25-bis(Ripresa della riscossione dei tributi in Abruzzo e aumento dell'accisasulle benzine e sul gasolio)

L’emendamento 5.2000 inserisce un comma aggiuntivo 25-bis all’articolo5.

La norma in esame prevede che la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma abruzzese del 6 aprile 2009avvenga, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili, di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.È altresì prevista la riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti.Si ricorda che la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi suddetti è disciplinata dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto legge 31 maggio2010, n. 78, che prevede quanto segue: la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi avviene,senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguitiper effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; la ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall’ articolo 1dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n.3780, e dall’ articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni,interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della precetto sospensione sono effettuati entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; la ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall’ articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente Del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall’ articolo 1dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n.3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.A.S. n. 2968 Articolo 5, comma 25-bis112

La norma in esame prevede in secondo luogo che le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 ottobre 2011 ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3, che alla data di entrata in vigore della disposizione in esame non siano state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato, a decorrere dalla data di pubblicazione della legge in esame nella Gazzetta Ufficiale Secondo quanto previsto dall'allegato 3, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato non riassegnate, pari complessivamente a 106.900 milioni di euro, sono le seguenti: articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Brevetti):32.087 milioni di euro; articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Sanzioni Antitrust): 70.174 milioni di euro; articolo 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Sanzioni Autorità  energia elettrica e gas): 4.099 milioni di euro.

La norma in esame prevede infine che, con provvedimento del direttoredell'Agenzia delle dogane, sia disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate pari a 65milioni di euro per l'anno 2012.


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