Terremoto, ecco modi e tempi per la restituzione delle tasse

25 Novembre 2010   13:41  

L'Agenzia delle Entrate dell'Aquila ha definito le modalità per la ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione avvenuta a seguito dell'evento sismico del sei aprile 2009.

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Ecco il testo della disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in
seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione
Abruzzo – Articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento

DISPONE

1. Ambito soggettivo di efficacia
1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti dei soggetti, diversi da quelli
individuati dal provvedimento del 16 marzo 2010, di seguito elencati:
a) persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, soggetti
diversi dalle persone fisiche con volume d’affari superiore a 200.000 euro, sostituti
d'imposta, individuati dall’articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio 30 dicembre 2009, n. 3837, i cui termini di sospensione degli adempimenti
tributari sono scaduti il 30 giugno 2010;
b) persone fisiche di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi d’impresa o di lavoro
autonomo, nonché soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non
superiore a 200.000 euro, i cui termini di sospensione degli adempimenti tributari
scadono il 20 dicembre 2010.

1.2. Ai sensi dell’art. 39, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i soggetti di cui al punto 1.1. effettuano:
a) gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della
sospensione prevista dai provvedimenti indicati nella normativa di riferimento, entro
il mese di gennaio 2011,con le modalità indicate nel successivo punto 2;
b) i versamenti non eseguiti per effetto della sospensione prevista dall’ordinanza n.
3780 del 6 giugno 2009, e dall’ordinanza n. 3837 del 30 dicembre 2009 e dal
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, mediante un massimo di centoventi rate mensili
di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di
sanzioni, interessi e oneri accessori, con le modalità indicate nel successivo punto 3.

2. Presentazione delle dichiarazioni e altri adempimenti
2.1. I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi
nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti entro la data del 31 gennaio 2011.

2.2. Le dichiarazioni di cui al punto 2.1. sono trasmesse in via telematica, direttamente o
tramite i soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998 n.322, utilizzando i modelli relativi ai periodi d’imposta cui si
riferiscono, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. I predetti
modelli sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico,
e possono essere utilizzati e stampati rilevandoli dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’economia e delle finanze
www.finanze.gov.it . Nella casella “Eventi eccezionali” deve essere indicato il codice “4”se
la dichiarazione si riferisce all’anno d’imposta 2008 e il codice “3”se al dichiarazione si
riferisce all’anno d’imposta 2009.

2.3. I contribuenti che hanno percepito redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730,
compreso il caso in cui devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello
Unico (RM, RT, RW, AC), e quelli che avrebbero dovuto presentare la dichiarazione per
conto di contribuenti deceduti, possono presentare la dichiarazione redatta su modello
UNICO Persone Fisiche a un ufficio postale, utilizzando la busta approvata con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 marzo 2008.

2.4. Al fine di consentire ai contribuenti di adempiere correttamente ai versamenti delle
ritenute alla fonte non operate nel 2010 a seguito di richiesta dei contribuenti stessi, i
sostituti d’imposta, entro il mese di dicembre 2010, comunicano ai sostituiti l’ammontare
delle ritenute alla fonte sospese nel corso del predetto 2010.

2.5. Gli adempimenti diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, per i quali i termini
di esecuzione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono effettuati entro il 31 gennaio
2011.

3. Versamento delle imposte sospese
3.1. L’importo dei versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto i cui
termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonché l’importo dell'imposta sul valore
aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa agli anni 2008 e 2009 non eseguiti per
effetto della sospensione, sono versati mediante un numero massimo di centoventi rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.

3.2. L’importo del saldo dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, ivi comprese le relative addizionali, dell’imposta regionale sulle
attività produttive, l’importo delle imposte sostitutive dovuti per i periodi d’imposta 2008 e
2009, nonché l’importo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2010, i cui termini di
versamento sono scaduti nel periodo della sospensione, sono versati mediante un numero
massimo di centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. A
decorrere dalla stessa data sono versate le imposte dovute dai soggetti che si sono avvalsi
dell’assistenza fiscale e che non hanno subito le trattenute delle somme risultanti a debito
dai prospetti di liquidazione nonché le imposte dovute dai contribuenti che non hanno
presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati e che hanno chiesto al sostituto
d’imposta di non operare le ritenute nell’anno 2009 e quello delle ritenute risultanti dalla
comunicazione effettuata dal sostituto d’imposta, ai sensi del punto 2.4.

3.3. Le disposizioni di cui al punto 3.2 si applicano anche per i versamenti delle imposte
dovute, e non corrisposte nel periodo di sospensione, sulla base delle dichiarazioni
presentate dai contribuenti con periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare.

3.4. Il versamento dei tributi diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, i cui termini
di pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione, è effettuato mediante un numero
massimo di centoventi rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2011.

3.5. Per i versamenti di cui ai punti precedenti, i soggetti interessati devono utilizzare le
modalità di pagamento e i codici tributo, ove previsti, stabiliti per i singoli tributi, con
riferimento a ciascun anno d’imposta. Qualora l’importo complessivo da versare in una rata
sia inferiore a 12 euro, il versamento può essere effettuato al raggiungimento di tale limite.

3.6. I contribuenti in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati e di pensione, che
intendono usufruire della rateazione, possono chiedere di trattenere l’importo dovuto dalle
erogazioni mensili al sostituto d’imposta il quale provvede al versamento. Nel caso in cui gli
importi erogati in un mese risultino insufficienti per trattenere l’importo complessivo delle
rate relative alle diverse imposte, il sostituto ne dà comunicazione al percipiente, che dovrà
provvedere a fornire la relativa provvista o ad effettuare direttamente i successivi
versamenti. Delle operazioni eseguite e dei versamenti effettuati sarà data indicazione nel
CUD e nel modello 770.

3.7. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi effettuata secondo il presente
provvedimento avviene senza aggravio di sanzioni e interessi.


Motivazioni

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 aprile 2009 ha previsto a
favore delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, con residenza nel
territorio della provincia dell’Aquila, colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, la sospensione
degli adempimenti e dei versamenti tributari dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30
novembre 2009. La medesima sospensione è stata concessa ai soggetti, anche in qualità di
sostituti d’imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel
territorio della provincia dell’Aquila.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 marzo 2010 sono
state definite le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione con riferimento ai
soggetti residenti nei comuni fuori dal cratere, nonché agli Istituti di credito e assicurativi.
Con riferimento, invece, ai soggetti residenti o aventi sede legale nei comuni che
hanno risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado identificati con il
decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, (cosiddetti comuni del “cratere”),
modificato e integrato dal decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n.11, la
sospensione è stata prorogata fino al 30 giugno 2010, con esclusione degli Istituti di credito
e assicurativi, dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837, del 30
dicembre 2009 e fino al 20 dicembre 2010 nei confronti delle persone fisiche titolari di
redditi di impresa o di lavoro autonomo nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche con
volume d’affari non superiore a 200.000 euro dall’articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decretolegge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
L’articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, ha
disposto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle previste
sospensioni avviene a decorrere dal mese di gennaio 2011 mediante centoventi rate mensili,
senza l’applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori e che nello stesso mese di
gennaio 2011 devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.
Il presente provvedimento è diretto a definire le modalità di ripresa della riscossione
con riferimento ai soggetti residenti nei comuni del cratere sopra menzionati.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1,
71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 aprile 2009;
Decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
Decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno
2009, n. 77;
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3780;
Decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge del 3
agosto 2009, n. 102;
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837;
Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio2010, n. 122;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 23 novembre 2010


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio BEFERA


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