Una fideiussione in banca per riparare la casa 'E'. Cialente: ''Una follia!''

14 Ottobre 2011   11:48  

'' Il proprietario della singola unità immobiliare può ottenere, in termini di assoluta urgenza il contributo per la ricostruzione a seguito della verifica dei requisiti soggettivi e nelle more della verifica tecnico-economica del progetto, presentando apposita garanzia a copertura del suo ammontare''.

Recita così il secondo comma dell'articolo 1 della bozza di ordinanza che sta per essere emanata dalla presidenza del consiglio dei ministri. Che significa in soldoni: ''Il cittadino che deve chiedere il contributo per riparare la propria abitazione debba andare in banca a versare una fidejussione di migliaia di euro, anche decine di migliaia di euro, fornendo anche una garanzia. Significa che se sono state messe in conto riparazioni che poi non sono riconosciute con il contributo, il proprietario dovrà pagare di tasca propria.

Il problema è facile capire si pone su chi, e sono tanti, questi soldi da versare in garanzia non ce li hanno.

''Una follia'' per il sindaco Massimo Cialente, che cade dalle nuvole, perché nel tavolo della ricostruzione di quella fidejussone non se ne era parlato: ''Vorrei sapere a cosa serve stabilire alcune cose durante i tavoli di Cicchetti, se poi quelle decisioni non vengono rispettate''.

A seguire il testo della bozza di ordinanza

ART. 1

1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, la verifica dei progetti di riparazione o ricostruzione degli edifici, anche in aggregati edilizi, ubicati al di fuori del perimetro dei centri storici riguarda, prioritariamente, le parti comuni e gli elementi strutturali, nonché gli interventi di sostituzione edilizia. (a)

2. Il proprietario della singola unità immobiliare può ottenere, in termini di assoluta urgenza, il contributo per la ricostruzione a seguito della verifica dei requisiti soggettivi e nelle more della verifica tecnico-economica del progetto, presentando apposita garanzia a copertura del suo ammontare, ferma restando la necessità di corredare la domanda di contributo con tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, o dell’articolo 2, commi 2 e 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 .

3. Le domande di contributo ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, presentate ai Sindaci competenti oltre la data del 31 agosto 2011 sono esaminate a decorrere dal 2 gennaio 2012, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse e dei criteri di cui ai commi 1 e 2.

4. I progetti palesemente incompleti sono respinti e perdono la posizione cronologica assunta.

5. Il Commissario delegato, anche avvalendosi di Fintecna S.p.A. mediante integrazione della convenzione di cui all’articolo 7, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, definisce con appositi decreti procedure di accelerazione della valutazione tecnica ed economica dei progetti e monitora l’andamento di ogni pratica di contributo dal momento della presentazione fino al collaudo avvenuto.

ART. 2

1. Al fine di monitorare l’andamento del processo ricostruttivo e per assicurare la tempestiva ed univoca interpretazione delle direttive commissariali, è istituita un’apposita Commissione presieduta dal Commissario vicario e composta dal Sindaco dell’Aquila, da un Sindaco designato tra quelli di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 e dal Coordinatore della Struttura tecnica di missione di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 2009. Il Coordinatore della SGE svolge funzioni di segretario della Commissione, che può avvalersi di consulenti ed esperti.

ART. 3

1. Fermi restando i controlli di competenza del comune, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, dell’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, e dell’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, il Presidente della regione Abruzzo-Commissario delegato dispone controlli sulla regolarità e la tempestività dell’esecuzione degli interventi di riparazione, o di ricostruzione, degli edifici danneggiati dal terremoto.

2. Il Presidente della regione Abruzzo-Commissario delegato adotta direttive per le verifiche in corso d’opera dei lavori finanziati con il contributo pubblico per accertare: a) la corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni impartite; b) la conformità dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati.

ART. 4

1. Entro il termine di trenta giorni dall’emanazione della presente ordinanza la contabilità speciale intestata al Presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato per la ricostruzione affluisce nella contabilità speciale al medesimo Commissario intestata per la gestione dell’emergenza. Il personale attualmente impegnato nella tenuta della prima contabilità viene conseguentemente trasferito presso la Struttura Gestione Emergenza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, Il Presidente del Consiglio dei Ministri


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