Una legge per il salario equo, i pensionati e i precari

Raccolta firme di Sinistra Critica

20 Febbraio 2009   16:40  

 

VIDEO - Il movimento sinistra Critica sta raccogliendo firme per la legge di iniziativa popolare sul salario   che prevede un salario minimo garantito intercategoriale fissato per legge, un salario sociale di 1000 euro per i periodi di non lavoro, la pensione minima a 1000 euro, la restituzione del fiscal drag e il ritorno della Scala Mobile.
Occorre arrivare almeno a 70.000. La raccolta  continua e sabato e domenica 21 e 22 febbraio  anche in Abruzzo

QUESTO IL TESTO DELLA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 1
1. La retribuzione oraria minima per tutte le tipologie di lavoro pubblico e privato, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, denominata Salario Minimo Intercategoriale (SMIC), non può essere inferiore all'importo definito ai sensi della presente legge . Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMIC .

2. Lo SMIC è incrementato al 1 gennaio di ogni anno in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall’Istat.

3. Il valore orario dello SMIC per il 2008 è di 7.5 euro netti. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.

4. Per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo Smic si applica al livello retributivo inferiore, e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.

Articolo 2

(Delega al governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a modificare la disciplina delle indennità di disoccupazione e dei minimi previdenziali.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare l’introduzione del salario sociale, da corrispondere a tutte le persone maggiorenni disoccupate da almeno 12 mesi e residenti in Italia da almeno 18 mesi;

b) stabilire l'importo del salario sociale nella misura di 1000 euro mensili e prevedere che esso sia corrisposto per il 70% in forma monetaria dal Ministero del Lavoro e per il restante 30% in beni e servizi gratuiti forniti dalla Regione tramite bonus opzionali; stabilire in 36 mesi la durata massima del salario sociale; prevedere che, al termine del suddetto periodo , in assenza di offerte di impiego a tempo indeterminato, la pubblica amministrazione proceda all'assunzione dell ’avente diritto con contratto a tempo determinato della durata di almeno 24 mesi; stabilire che il salario sociale non è sottoposto a tassazione e concorre figurativamente ai fini previdenziali;

c) fissare l'importo dei dei minimi previdenziali nella misura minima di 1.000 euro;

d) consentire il recupero del drenaggio fiscale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, modificando automaticamente le aliquote fiscali di retribuzioni ed erogazioni previdenziali sulla base dell’incremento dell’1% dell’indice dei prezzi al consumo registrato al 31 agosto di ogni anno e disponendo l’abrogazione di tutte le norme che consentono deroghe a tale principio da parte del Ministero dell’Economia;

e) prevedere che il differenziale registrato annualmente tra inflazione programmata , o realisticamente prevedibile , e inflazione reale sia recuperato integralmente con le retribuzioni e le erogazioni previdenziali del mese di gennaio di ogni anno.

Articolo 3

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle seguenti misure:

a) unificazione al 20% dell’aliquota fiscale applicabile ai proventi da interessi corrisposti sui conti correnti bancari e per le rendite finanziarie, con esclusione dei redditi annuali individuali fino a 50.000 euro che mantengono il regime di prelievo attuale per le rendite inserite nella dichiarazione dei redditi;

b) abolizione della riduzione del cuneo fiscale per imprese banche e assicurazioni, di cui all’articolo 1, commi 266-269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè delle disposizioni introdotte dall' articolo 15-bis del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 .

Qui di seguito l'appello di Paolo Leonardi (Rdb-Cub), Giorgio Cremaschi (Rete28aprile) e Fabrizio Tomaselli (Sdl) registrato in occasione dell'assemblea nazionale del sindacalismo di base.
 

 

 

 


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