CFS DENUNCIA DUE IMPRENDITORI DI LANCIANO

06 Novembre 2007   16:10  
Il personale del Comando Stazione Forestale di Lanciano ha denunciato alla locale Procura C. F., cinquantaseienne, e C. D., cinquantenne, titolari di un impianto di recupero di rifiuti del posto, per diverse violazioni al Decreto ambientale del 2006, scoperte nel mese di ottobre in "Contrada Picchiatelli". Infatti in un primo sopralluogo, durante un normale controllo di polizia idraulica, i Forestali di Lanciano, in un angolo ben nascosto del piazzale dell´impianto di lavorazione inerti di proprietà degli indagati, rinvenivano un notevole quantitativo di "macerie" edilizie (considerate rifiuti non pericolosi). Con un ulteriore sopralluogo venivano eseguiti dei rilievi tecnici, dai quali scaturiva un volume di circa 1.670 m3 di rifiuti, di cui una parte, pari a 1.620 m3 circa, di materiali depositati e conguagliati recentemente (in quanto non si era sviluppata alcuna vegetazione erbacea), mentre i restanti 50 m3 circa, presenti a ridosso di una strada sterrata privata e di un fosso, si presentavano ricoperti totalmente da erbe e cespugli. Il deposito era stato realizzato direttamente su terreno vegetale ed era privo di un´idonea recinzione, di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e di protezioni dall´innalzamento e dalle dispersioni di polveri, come prevede la normativa vigente. Inoltre, da successive indagini, emergeva che la comunicazione alla Provincia di Chieti del 2000, riguardante l´inizio dell´attività di recupero dei rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali (codice CER 010405) e dei rifiuti misti di costruzioni e demolizioni (codice CER 170701), era ormai scaduta. Non solo, ma verificando l´iscrizione dell´impianto nel RIP - Registro Provinciale delle Imprese - è emersa anche l´incompatibilità urbanistica e la inosservanza delle altre disposizioni sulla costruzione degli impianti industriali. Infatti la destinazione d´uso dell´area, risultante "Zona per attività primaria di tipo A" (cioè terreni destinati in prevalenza all´agricoltura ed all´allevamento del bestiame) non avrebbe consentito l´emissione di alcun permesso di costruire nè di agibilità dell´impianto. Pertanto gli imprenditori sono stati considerati responsabili delle ipotesi di reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, di attività di recupero rifiuti in assenza di comunicazione d´inizio attività e di realizzazione dell´impianto in assenza del prescritto permesso di costruire. (AGI)

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