Contributi sistemazione autonoma, le precisazioni del Comune

Il post terremoto

04 Maggio 2009   19:00  

Il Sindaco e il Direttore generale del Comune dell'Aquila hanno ritenuto opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per poter legittimamente fruire dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, in conseguenza del sisma del 6 aprile e sui conseguenti contenuti delle domande che vengono presentate presso gli uffici comunali o via fax: sono ancora efficaci gli effetti della ordinanza sindacale dell'8 aprile 2009, e quindi e' ancora operativo l'obbligo di sgombero di tutti gli immobili siti nel territorio comunale da parte dei nuclei familiari che li occupavano, eccezion fatta che per quelli per i quali e' stata comunicata o sara' comunicata l'agibilita' di classe 'A', attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune dell'Aquila, www.comune.laquila.it, all'interno dei quali i cittadini interessati possono rientrare. Lo sgombero delle abitazioni deve intendersi avvenuto di fatto dal 6 aprile 2009; dalla medesima data del 6 aprile 2009 iniziano a decorrere i periodi utili per dichiarare la data di inizio della autonoma sistemazione; questa, pertanto, potrebbe essere iniziata, ad esempio, dal 6 aprile ma anche dal 15 aprile o dal 2 maggio, o date ancora successive; il termine finale dell'autonoma sistemazione sara' accertato dalla competente struttura comunale, in base agli esiti delle verifiche di agibilita' degli immobili, ovvero anche per un'ulteriore comunicazione dei soggetti interessati che dichiarano una cessazione della predetta condizione. L'erogazione del contributo cessera' comunque decorsi 60 giorni dall'accertamento dell'agibilita' dell'abitazione. Tale profilo sara' espressamente specificato in una prossima ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile. Per autonoma sistemazione deve intendersi qualsiasi collocazione del nucleo familiare, o anche di una parte di questo, non a carico dell'intervento pubblico; a titolo esemplificativo si possono citare: 1) affitto di un appartamento (non occorre presentare il contratto di affitto); 2) ospitalita' in abitazione di amici o di parenti; 3) utilizzo di una tenda o di una roulotte (o di altro ricovero di fortuna), di proprieta' o acquisita da amici o parenti; 4) altre sistemazioni analoghe; i contenuti delle domande presentate presso gli uffici comunali saranno valutati tenendo presenti e applicando i criteri sopra illustrati; chi ha gia' presentato la domanda per i contributi, non dovra' ripresentarla. Le richieste gia' depositate saranno valutate proprio in ragione del fatto che vige tuttora l'ordinanza di inagibilità totale del patrimonio immobiliare del territorio comunale dell’Aquila.


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