L'Aquila, cliente non informato sui rischi d'investimento. Condannata la banca Monte dei Paschi

30 Maggio 2011   10:56  

Il tribunale ha condannato "Monte dei Paschi Siena banca personale" ad annullare un contratto con investimento che prevedeva una operazione finanziaria prospettata come sicura ma in realtà caratterizzata da un alto rischio e al risarcimento dei 35 mila euro che il cliente aveva investito.

I contratti al centro della vicenda - si può usare il plurale visto che dopo questa sentenza solo a L'Aquila sono pronte altre citazioni per casi molto simili - furono firmati con da Banca 121 che poi fu acquistata da "Mps banca personale" costola del Monte dei Paschi che da pochi mesi l’ha assorbita.

Il ricorrente aveva adito le vie legali perchè riteneva di essere stato indotto in maniera non corretta dal promotore finanziario ad aderire a un piano finanziario destinato all’acquisto di titoli con una certa durata deducendo, a suo dire, le violazioni in materia di trasparenza e buona fede.

"Emerge - si legge nella motivazione con cui si condanna la Mps Banca Personale Spa - dal complesso delle risultanze istruttorie una chiara finalità speculativa del prodotto finanziario proposto dall’investitore assoggettato come è dall’elevato rischio dell’andamento dei mercati finanziari internazionali. Il cliente deve solo sperare che le quote del fondo sui cui la banca ha investito per lui abbiano un alto rendimento tale da garantirgli un potenziale utile. Nella documentazione allegata al prodotto in questione, però, tale rischio non è affatto esplicitato chiaramente e può essere desunto unicamente mediante lo sviluppo del piano finanziario attraverso una buona conoscenza dei mercati finanziari che nel caso in questione non è dato rilevare. La speculativa del piano in oggetto, infatti, non dà certezza che alla naturale scadenza del rapporto le relative quote avrebbero consentito non sollo la remunerazione della parte di finanziamento e degli interessi ad esso connessi ma anche di pareggiare il relativo esborso che può essere eroso in ragione dell’andamento negativo del mercato.

La mancanza di correttezza e buona fede - scrivono ancora i giudici - da parte della banca è riferibile alla publicizzazione dell’investimento come sicuro e a capitale garantito ma così non è laddove la mancanza di trasparenza si collega alla informativa fornita al cliente mediante il testo del contratto che che non rende sufficientemente chiare le possibilità del cliente in caso di recesso". 


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