Montepulciano d'Abruzzo

28 Febbraio 2012   11:34  

Vitigno autoctono Abruzzese presente in coltura dal 1700, coltivato anche nelle Regioni limitrofe come Marche, Molise, Umbria, Puglia e Lazio. In forte espansione negli ultimi anni dopo il riconoscimento dei notevoli pregi del vino. Vitigno generoso, adatto alle assolate colline abruzzesi, tipicamente allevato a tendone, con grappolo medio, abbastanza compatto e di forma piramidale; acino medio con buccia consistente.

Il vino è austero, largo, strutturato con sensazioni sensoriali complesse, dalla viola alla marasca, con una ottima evoluzione in invecchiamento.

La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" è riservata al vino, nelle tipologie rosso e cerasuolo, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.

In breve il vino "Montepulciano d'Abruzzo" deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti del Montepulciano con un massimo del 15% di uve di altri vitigni.

Le uve devono esser prodotte nella regione abruzzese, in particolare da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno, nonché da quelli degradanti verso il mare con esclusione dei fondovalle umidi.

In particolare i territori interessati alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" comprendono:

1) In provincia di Chieti l'intero territorio dei comuni di: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrognia, Orsogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri; e parte dei comuni di: Roccamontepiano e Fara F. Petri: (...)

2) In provincia dell'Aquila l'intero territorio di comuni di: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontevecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio, Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo, Valle roveto, Secinaro, Sulmona, Tione, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) In provincia di Pescara l'intero territorio dei comuni di: Alanno, Bolognano, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Spoltore, Tocca Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli; e parte dei comuni di: Farindola (...)

4) In provincia di Teramo l'intero territorio dei comuni di: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellato, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Santo Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia.

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve; la tipologia "cerasuolo" può essere immessa al consumo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al , "Montepulciano d'Abruzzo" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%.

Le uve destinate alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo", avente diritto alla qualificazione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo nel momento dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia rosso; colore rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee; odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo; sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%.

Tipologia cerasuolo; colore rosso ciliegia; odore gradevole, delicatamente fruttato e intenso; sapore secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%.

Il Montepulciano d'Abruzzo rosso può fregiarsi della menzione "riserva" qualora all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% e sia stato sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore ad almeno due anni, di cui nove mesi in botti di legno.


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