Stabilizzazione precari Regione: il Pd ci riprova

12 Febbraio 2009   13:47  

TESTO E ANALISI DEL DISEGNO DI LEGGE -  Stabilizzazione dei precari atto secondo. Questa mattina il gruppo del partito democratico, in Regione Abruzzo ha illustrato un disegno di legge volto a trasformare in contratti a tempo indeterminato le posizioni lavorative dei dipendenti regionali con contratti a termine e co.co.co. ma solo quelli che hanno i requisiti richiesti dalla finanziarie 2007 e 2008, come ad esempio quello di aver maturato 3 anni di anzianità. Una norma diversa dunque da quella approvata tra feroci polemiche nell'autunno 2008 e poi impugnata dal governo. Non rientreranno infatti  ne programma di stabilizzazione i dipendenti del personale politico, cosiddetti portaborse, assunti a chiamata diretta e che non hanno sostenuto selezioni.
La stabilizzazione riguarderà anche il personale precario della Asl, per garantire si legge nell'articolo 2 del Disegno di legge  livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini. Fermo restando i limiti posti dal Piano di rientro sanitario.
L'articolo 3 prevede percorsi di verticalizzazione del personale  e bandi concorso di riqualificazione. Il tempo stringe, afferma il capogruppo Pd Camillo D'Alessandro perchè, il disegno di legge Brunetta in discussione al Senato prevede l'abrogazione delle norme sulla stabilizzazione a partire dal 1 luglio 2009.

FT

Proposta di Legge Regionale
NORME PER LA Stabilizzazione del personale precario DELLA REGIONE  ABRUZZO
d’iniziativa dei consiglieri del gruppo PD Giovanni D’Amico, Camillo D’Alessandro, Franco Caramanico, Giuseppe Di Luca, Giuseppe Di Pancrazio, Claudio Ruffini, Marinella Sclocco

RELAZIONE

Il presente Progetto di Legge persegue la finalità di dare una definitiva stabilizzazione al personale precario della Regione Abruzzo ed intende dare attuazione alle disposizioni finanziarie contenute nelle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007 ed all’accordo raggiunto con i Sindacati nel rispetto del Memorandum d’intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche siglato dalle Organizzazioni sindacali e dal Governo in data 6.4.2007.
Un intervento legislativo finalizzato alla stabilizzazione del personale precario risponde ad un importante obiettivo di politica del lavoro: costituisce strumento a sostegno della diffusione di garanzie occupazionali per il personale che da lungo periodo svolge attività all’interno della Regione Abruzzo e rappresenta uno strumento per la 
valorizzazione delle risorse attualmente in forza all’Amministrazione regionale, risorse necessarie per far fronte alle attività dell’Amministrazione stessa.
L’intervento legislativo in questione è espressione di una competenza esclusiva della Regione, in quanto attiene all’ organizzazione degli uffici regionali e degli enti strumentali, ed appare necessario al fine di garantire con certezza un percorso di stabilizzazione ai dipendenti regionali, anche qualora fossero abrogate le relative disposizioni nazionali. Si ricorda, infatti, che il disegno di legge “Brunetta” (n. 1167), in discussione al Senato, prevede l’abrogazione delle norme sulla stabilizzazione a partire dal 1° Luglio 2009.

L’art. 1 prevede che la Giunta ed il Consiglio regionale possano adottare disposizioni per la stabilizzazione del personale precario, rispettando i principi dettati dalle leggi finanziarie nazionali per gli anni 2007 e 2008, principi questi recepiti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 21.01.2008 (Piano straordinario per la stabilizzazione del lavoro precario della Giunta regionale d’Abruzzo) e dalla deliberazione n. 36 del 27.03.2008 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Determinazione in ordine alla stabilizzazione del personale precario e sui tempi della programmazione triennale dei fabbisogni 2008-2010).
Il rilievo sollevato dal Governo nazionale, che ha impugnato identica norma inserita nella legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2008, poi abrogata dal Consiglio regionale, secondo cui tale disposizione amplierebbe, rispetto alle disposizioni di cui alla legge finanziaria, la platea dei co.co.co. da stabilizzare, risulta infondato.

Infatti, il comma 94 dell’art. 3 della finanziaria 2008 prevede la salvaguardia delle intese stipulate “ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 269, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008”.
La Giunta regionale, con delibera n. 38 del 2008, ha recepito l’intesa con i sindacati del luglio 2007 e del dicembre 2007. Tale intesa prevede la stabilizzazione dei precari che abbiano stipulato i contratti prima del 29.09.2007 e che abbiano maturato tre anni di servizio.
Inoltre, il suddetto comma dispone che “le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti”.
L’affermazione secondo cui si deve tener conto dei “differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti” sembra confermare il principio in base al quale possono essere stabilizzati tutti coloro che, avendo sottoscritto un contratto entro il 29.09.2007, maturano i tre anni di servizio entro il 29.09.2010, in linea con quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale n. 38/2008.
Considerato, infine, che l’autonomia regionale in materia di organizzazione del personale e degli uffici è principio di rango costituzionale, la norma contenuta nel presente articolo appare del tutto legittima.
 
L’art. 2 estende le disposizioni di cui all’art. 1 al personale a tempo determinato e co.co.co delle Aziende Sanitarie Locali, fermo restando il rispetto degli impegni assunti dalla Regione Abruzzo relativamente al Piano di rientro sanitario e del tetto di spesa di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 224 del 13.03.2007, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini.
Dal punto di vista della politica sanitaria, il superamento del lavoro precario evita il progressivo indebolimento della sanità pubblica, a tutela del diritto di ogni cittadino ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.
L’obiettivo di dotare il servizio sanitario di personale stabilmente strutturato, in misura adeguata alle funzioni da svolgere, deve comunque e necessariamente essere perseguito sulla base di una attenta valutazione dei fabbisogni di personale nelle singole aziende sanitarie e del rispetto dell’equilibrio economico del sistema.
 
L’art. 3 prevede che la Giunta, ai fini della copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche per ciascuna delle categorie non dirigenziali e riservati, nel rispetto delle programmazioni del fabbisogno del personale annualità 2001-2007, alle progressioni verticali, possa bandire corsi-concorso per la riqualificazione, l’aggiornamento e la specializzazione del personale, al fine di rafforzare il percorso di qualificazione del personale regionale. I requisiti di accesso e le modalità per l’organizzazione dei relativi percorsi formativi verranno disciplinati, previa concertazione sindacale, con apposito atto di organizzazione.

L’art. 4 afferma che nelle more dell’espletamento delle procedure di stabilizzazione, il Consiglio, la Giunta regionale, le ASL e gli enti regionali e strumentali continuano ad avvalersi del personale precario di cui ai commi 1 e 2 fino alla stabilizzazione dello stesso.
Quanto agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui alla presente legge l’art. 5 dispone che ciascun Ente provvede, per la quota di propria competenza, nell’ambito delle risorse annualmente iscritte sui pertinenti capitoli dei propri  bilanci.


Proposta di Legge Regionale
NORME PER LA Stabilizzazione del personale precario DELLA REGIONE  ABRUZZO


Art. 1
Stabilizzazione del personale precario  regionale
1.    In attuazione dell'art. 1, commi 557 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria 2007) e dell'articolo 3, commi 94 e 95 della legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008), la Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati ad adottare disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nel rispetto dei principi statuiti rispettivamente dal Piano straordinario per la stabilizzazione del lavoro precario della Giunta regionale d'Abruzzo, approvato con deliberazione di Giunta regionale 21.1.2008 n. 38, e dalla deliberazione n. 36 del 27.3.2008 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Determinazione in ordine alla stabilizzazione del personale precario e sui tempi della programmazione triennale dei fabbisogni 2008-2010).

Art.2
Stabilizzazione del personale precario delle ASL
Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza ai cittadini, le disposizioni di cui al presente articolo si estendono al personale a tempo determinato e Co Co Co delle Aziende sanitarie locali, fermo restando il rispetto degli impegni assunti dalla Regione Abruzzo a seguito dell'accordo Governo-Regione per il Piano di rientro sanitario e del tetto di spesa di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 224 del 13.3.2007 pubblicata sul BURA n. 3 straordinario del 23.3.2007

Art.3
Progressioni verticali
La Giunta regionale, ai fini della copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche per ciascuna delle categorie non dirigenziali e riservati, nel rispetto delle programmazioni del fabbisogno del personale annualità 2001-2007, alle progressioni verticali, bandisce corsi-concorsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale, i cui requisiti di accesso e le modalità per 1'organizzazione dei relativi percorsi formativi vengono disciplinati, previa concertazione sindacale, con apposito atto di organizzazione.

Art.4
Norma transitoria
Nelle more dell'espletamento delle procedure di stabilizzazione il Consiglio, la Giunta regionale, le ASL e gli enti regionali e strumentali continuano ad avvalersi del personale precario di cui ai commi 1 e 2 fino alla stabilizzazione dello stesso.


Art. 5
Norma Finanziaria
Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui alla presente legge ciascun Ente provvede, per la quota di propria competenza, nell’ambito delle risorse annualmente iscritte sui pertinenti capitoli dei propri  bilanci.

 


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