Voto degli italiani all´estero, il senatore Pastore presenta un&

19 Settembre 2007   16:50  
Anche il senatore abruzzese Andrea Pastore (Forza Italia, nella foto) ha presentato una proposta di legge di riforma della legge "Tremaglia" (459/2001) per il voto degli italiani all´estero, assegnata alla Commissione Affari Costituzionali, da dove inizierà l’iter parlamentare dalla sede referente. "Compete al Parlamento mettere mano alla legge sul voto all’estero -spiega Pastore nella relazione al disegno - riformarla per porre fine alle aberrazioni più evidenti, fare sì che le prossime elezioni politiche, che saranno decisive per un recupero di credibilità dello stesso sistema democratico, non siano alterate da regole che non sembrano poste a garanzia di un corretto e trasparente esercizio del voto estero". Il diritto di opzione su dove votare, che eliminerebbe alla radice il problema-Aire, l’istituzione di seggi all’estero e l’allineamento delle modalità di voto (eliminare le preferenze) i tre punti principali della proposta di Pastore che, nella sua presentazione, ha ricordato che "sin dall’esame nelle commissioni e nelle aule parlamentari del disegno di legge da cui è derivata la suddetta legge elettorale, è stata sollevata una serie di obiezioni e critiche sulle scelte che venivano operate, tutte puntualmente confermate sia in occasione dell’elezione degli organi rappresentativi degli italiani all’estero sia nelle fasi di predisposizione delle operazioni per dare corso al diritto di voto, che si è ritenuto di rendere effettivo con la novella costituzionale. Le perplessità più significative riguardavano l’individuazione degli aventi diritto al voto, lo svolgimento delle campagne elettorali in territorio estero, il valore politico del voto estero e la sua congruenza con il voto politico nazionale, il ricorso al voto per corrispondenza". "Mai nessuna previsione – ha affermato il Senatore di Pescara - è stata così puntualmente confermata dall’esperienza, anzi, la realtà ha superato ogni possibile fantasia, tanto che oggi la rappresentatività democratica del nostro Parlamento, e in particolare del Senato, è messa in seria discussione. Infatti i risultati delle elezioni dell’aprile 2006 sono state da subito, e ancora oggi costituiscono, oggetto di denunce di assoluta verosimiglianza; sulla base di tutta una serie di informazioni di varia provenienza, di diversa attendibilità e autorevolezza ma che, anche se fossero dimostrate solo in minima parte, sortirebbero effetti assolutamente destabilizzanti per il quadro politico, parlamentare e istituzionale del nostro paese, da più parti è stata e viene invocata non solo una immediata e generalizzata verifica del voto estero ma il suo annullamento, ritenendosi che lo stesso sia viziato in modo insanabile". Come detto, sarebbero tre i punti da riformare. In primo luogo, "è necessario invertire il meccanismo dell’opzione, cioè della regola per cui, salva diversa dichiarazione di volontà, il cittadino residente all’estero è automaticamente iscritto tra i votanti nella circoscrizione estero; l’opzione consiste appunto nella facoltà concessa al cittadino residente all’estero di esprimere la preferenza per il voto in Italia ma essa va esercitata entro un termine e con modalità definite". Visto che l’Aire e gli elenchi consolari continuano a non essere allineati, e che, dunque, "anche la semplice individuazione degli esatti e attuali recapiti dei nostri concittadini costituisce un problema assolutamente insuperabile", prevedendo che "la dichiarazione di volontà dell’elettore residente all’estero valga per optare per il voto nella circoscrizione Estero e che la sua mancanza comporti che l’esercizio del diritto di voto avvenga in Italia in una delle circoscrizioni nazionali", il problema verrebbe eliminato alla radice. In secondo luogo, ha aggiunto Pastore, "è necessario rimediare alla procedura circa l’espressione del voto, prevedendo che il voto non venga comunicato all’ufficio consolare per posta ma che venga espresso in seggi istituiti all’estero secondo le modalità previste dalla legge elettorale per il Parlamento europeo (decreto-legge 24 giugno 1994, n.408, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483), secondo un sistema perfettamente collaudato e funzionante, con tutte le garanzie di segretezza e personalità che sono connaturate all’espressione del voto, come anche richiesto dall’articolo 48, secondo comma, della Costituzione ("Il voto è personale ed eguale, libero e segreto")". Infine, "occorre allineare il sistema di voto all’estero a quello nazionale, di modo che il voto all’estero contribuisca a rafforzare il sistema bipolare in funzione della governabilità del nostro paese e rappresenti un elemento di congruità e non di distonia con l’intero modello politico nazionale: a ciò concorrerebbero l’eliminazione delle preferenze e la previsione di liste bloccate, in considerazione del limitato numero delle candidature e la soppressione della norma che attribuisce l’elettorato passivo solo ai cittadini residenti all’estero, anziché a qualsiasi cittadino italiano come avviene nel nostro sistema elettorale nazionale". Dieci gli articoli della proposta di legge che pubblichiamo integralmente di seguito. "Art. 1. 1. L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all’articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa. 2. Gli elettori di cui al comma 1 votano presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio del Paese di residenza, secondo quanto disposto dagli articoli 3 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per quanto applicabili. 3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui al comma 1". Art. 2. 1. All’articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: "per corrispondenza" sono soppresse. Art. 3. 1. All’articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione Estero", e le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; b) al comma 2, le parole: "in Italia" sono soppresse; c) al comma 3, primo periodo, le parole: "in Italia" sono soppresse; al secondo periodo, dopo le parole: "degli elettori che" è inserita la parola: "non" e le parole: "per il voto in Italia" sono soppresse; d) al comma 4, le parole: "per il voto in Italia" sono soppresse. Art. 4. 1. All’articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1) la lettera b) è abrogata; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 2000 e da non più di 3000 elettori residenti nella relativa ripartizione"; b) il comma 4 è abrogato. Art. 5. 1. All’articolo 11, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono soppressi. Art. 6. 1. All’articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: "agli elettori che" è soppressa la parola: "non" e le parole: ", la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l’indirizzo" sono sostituite dalle seguenti: "e l’indicazione dell’indirizzo"; b) il comma 4 è abrogato; c) al comma 5, le parole da: "e una seconda scheda elettorale" fino alla fine del comma sono soppresse; d) il comma 6 è abrogato; e) al comma 7, le parole: "comunque pervenute" sono soppresse e dopo le parole: "consolare che" la parola: "non" è soppressa; f) il comma 8 è abrogato. Art. 7. 1. All’articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, la parola: "non" è soppressa. Art. 8. 1. All’articolo 14, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a), b) e c) sono abrogate; b) alla lettera d), alinea, le parole da: "completata l’apertura" fino a: "del voto,", sono soppresse. Art. 9. 1. All’articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è soppressa; b) alla lettera d), le parole da: "delle rispettive" fino alle parole: "nell’ordine", sono soppresse. Art. 10. 1. All’articolo 16 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: "nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi," sono soppresse".

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