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Sul giudizio di prevedibilità, "così formulato, calibrato sul rischio sismico quale giudizio di valore e non sul terremoto quale evento naturale, non avrebbe evitato il terremoto, ovviamente, ma avrebbe contribuito a diminuire il prezzo pagato in termini di perdite di vite e di lesioni all'integrità fisica; e questo grazie alle misure di prevenzione e alle cautele che a livello collettivo e a livello individuale la corretta analisi del rischio e la corretta informazione avrebbero suggerito". Lo afferma il giudice del Tribunale dell'Aquila, Marco Billi nella motivazione di condanna dei sette scienziati della Cgr.
"Anche il giudizio di evitabilità - ha aggiunto - che può definirsi come diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale, non va quindi posto in relazione al mancato allarme di una imminente forte scossa (cosa impossibile da poter realizzare), ma all'analisi errata e inidonea degli indicatori di rischio e a una carente informazione. Il giudizio di prevedibilità/evitabilità si struttura, dunque, proprio per esplicita indicazione di legge, in termini di analisi del rischio: cio' che si rimprovera agli imputati e' appunto una valutazione in tal senso carente e inidonea. L'evitabilita' del danno (intesa come diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale) non va dunque intesa in relazione al mancato allarme (che ne' gli imputati ne' nessun altro avrebbe potuto dare poiche' la scienza non dispone attualmente di conoscenze e strumenti per la previsione deterministica dei terremoti), ma in relazione alla inidonea valutazione del rischio e alla inidonea informazione".
Secondo il giudice "nel formulare il giudizio di responsabilita' penale per colpa non deve farsi confusione tra l'impossibilita' (scientifica) di prevedere il terremoto, quale fenomeno naturale, e l'impossibilita' di prevederne il rischio: poiche' se e' vero, da un lato, che la scienza non e' in grado di prevedere i terremoti, e' altrettanto vero, dall'altro lato, che le conoscenze e i dati a disposizione degli imputati a L'Aquila il 31.3.09 permettevano certamente di poter formulare una fondata valutazione di prevedibilita' del rischio. E se, dunque, il terremoto quale fenomeno naturale non e' certo evitabile, e se le attuali conoscenze non consentono di lanciare fondati allarmi per forti scosse imminenti, la corretta valutazione di prevedibilita' del rischio (che gli imputati non hanno compiuto) e la completa informazione in tal senso (che gli imputati non hanno fornito) avrebbero evitato o avrebbero contribuito ad evitare la morte e il ferimento delle persone indicate nel capo di imputazione o ne avrebbero comunque diminuito il numero". "Gli imputati - evidenzia sempre Billi - non si trovavano a L'Aquila in data 31.3.09 a titolo personale e non erano stati interpellati (solo) a titolo di scienziati, esperti o studiosi. Essi parlavano (prima di tutto) quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e in tale qualita' erano stati chiamati ad assolvere alle funzioni proprie dell'organo che componevano, ovvero funzioni consultive, propositive, informative per la previsione delle varie ipotesi di rischio a fini di prevenzione, ovvero al fine di evitare o ridurre al minimo la possibilita' di danni conseguenti agli eventi calamitosi".
"Se gli imputati avessero espresso opinioni a titolo meramente personale o se avessero espresso opinioni quali scienziati, esperti o studiosi - si legge ancora nella sentenza - la loro rilevanza sarebbe stata limitata al mondo scientifico e accademico; avendo pero' essi espresso giudizi quali componenti della Commissione Grandi Rischi, e' evidente che il parametro della loro rilevanza deve essere rappresentato dai compiti e dalle funzioni assegnati dalla legge. Se gli imputati fossero stati chiamati a esprimersi in veste di scienziati, esperti o studiosi, gli strumenti per valutare il loro operato sarebbero stati quelli propri delle scienze fisiche e naturali e si sarebbe dovuto approfondire lo stato della ricerca scientifica sui precursori dei terremoti, sulle faglie, sulle onde sismiche, sulla distribuzione e sull'intensita' dei terremoti, sugli algoritmi di previsione, ma lo sfondo non sarebbe certo stato l'aula di un Tribunale, bensi' le aule universitarie. La legge - scrive sempre Billi - non esigeva una riposta in termini di certezza scientifica sulla previsione del terremoto, ma una valutazione del rischio in termini di completezza e adeguatezza. E, come detto, vi e' una grande differenza tra la prevedibilita' di un terremoto e la prevedibilita' del rischio: il terremoto e' un fenomeno naturale non prevedibile; il rischio e' una situazione potenziale analizzabile".
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