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"Il presente processo non e' volto alla verifica della fondatezza, della correttezza e della validita' sul piano scientifico delle conoscenze in tema di terremoti. Non e' sottoposta a giudizio "la scienza" per non essere riuscita a prevedere il terremoto del 6.4.09". Lo afferma nella voluminosa motivazione sui componenti della Cgr, il giudice Marco Billi. "E', dunque, pacifico - ha aggiunto - che i terremoti non si possono prevedere, in senso deterministico, perche' le conoscenze scientifiche (ancora) non lo consentono; ed e' altrettanto pacifico che i terremoti, quale fenomeno naturale, non possono essere evitati: il terremoto e' un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile. Per gli stessi motivi nessuno e' in grado di lanciare allarmi, scientificamente fondati, circa una imminente forte scossa". "Ma, sulla base del quadro normativo, deve dirsi che l'esposizione, seppure motivata e condivisibile, di questo dato non esaurisce il compito degli imputati: l'affermazione secondo cui il terremoto e' un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile costituisce, infatti, solo la premessa dei compiti normativamente imposti agli imputati poiche', per quanto previsto dalla legge e per quanto richiesto dalla loro qualita' e dalle funzioni della Commissione da essi composta, il giudizio di prevedibilita'/evitabilita', su cui si basa la responsabilita' per colpa contestata nel capo di imputazione, non andava calibrato sul terremoto quale evento naturale, bensi' sul rischio quale giudizio di valore; al fine, come recita l'art. 5 L. 401/01, di tutelare l'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio. E proprio sulla corretta analisi del rischio - scrive sempre Billi - andava, di pari passo, calibrata una corretta informazione".
"Di fronte a una situazione di potenziale pericolo (qual era quella manifestatasi a L'Aquila con scosse continue e ripetute, culminate con quella di magnitudo 4.1 delle ore 15.38 del 30.3.09, che aveva determinato la convocazione, in via d'urgenza, della Commissione Grandi Rischi) il compito degli imputati, quali membri della Commissione medesima, non era certamente quello di prevedere (profetizzare) il terremoto e indicarne il mese, il giorno, l'ora e la magnitudo, ma era invece, piu' realisticamente, quello di procedere, in conformita' al dettato normativo, alla "previsione e prevenzione del rischio". Lo scrive il Gip del Tribunale dell'Aquila, Marco Billi, nella motivazione di condanna ai sette mrmbri della Cgr, approfondendo il capitolo su "Anasi del rischio sismico: Prevenzione e previsione".
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